Imprese con contratti di solidarietà difensivi: sgravi contributivi
L'Istituto fornisce indicazioni sulle modalità di fruizione degli sgravi contributivi previsti in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da periodi di integrazione salariale straordinaria (CIGS) conclusi entro il 31 ottobre 2019 (INPS – Messaggio 29 maggio 2026, n. 1811)
Imprese con contratti di solidarietà difensivi: sgravi contributivi
L'Istituto fornisce indicazioni sulle modalità di fruizione degli sgravi contributivi previsti in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da periodi di integrazione salariale straordinaria (CIGS) conclusi entro il 31 ottobre 2019 (INPS – Messaggio 29 maggio 2026, n. 1811)
L’articolo 6 del DL 1° ottobre 1996, n. 510 prevede che i datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà difensivi hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 35 per cento.
Sono state ammesse alla fruizione dello sgravio le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31 ottobre 2019.
Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse stanziate.
Da un'esame delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2018 è emerso che gli importi autorizzati nei decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.
Pertanto, sono stati adottati decreti di ammissione allo sgravio contributivo nei confronti di ulteriori imprese a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2018.
Le imprese beneficiarie dello sgravio contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote del beneficio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L943”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018”;
- nell’elemento <ImportoACredito> devono indicare il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 agosto 2026.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
di Ciro Banco
Fonte Normativa



