venerdì, 05 giugno 2026 | 11:01

EVR - Accordo per i lavoratori edili della Città Metropolitana di Bologna

Disciplinato, con accordo del 19 maggio 2026, l’EVR per i settori dell’Edilizia Industria, Cooperative e Artigianato della Città Metropolitana di Bologna (Cod. CNEL F012; F015)

EVR - Accordo per i lavoratori edili della Città Metropolitana di Bologna

Disciplinato, con accordo del 19 maggio 2026, l’EVR per i settori dell’Edilizia Industria, Cooperative e Artigianato della Città Metropolitana di Bologna (Cod. CNEL F012; F015)

In data 19 maggio 2026, le Parti sociali territoriali - AGCI, ANCE, CNA COSTRUZIONI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL - si sono incontrate per disciplinare la normativa per la determinazione dell’EVR nel settore dell'Edilizia della Città Metropolitana di Bologna.

L’accordo collettivo firmato, troverà applicazione fino al 30 giugno 2029 (erogazione E.V.R. da effettuare nel periodo da luglio 2028 a giugno 2029).

Premesso che il precedente accordo istitutivo dell'EVR, già prorogato, è scaduto il 31 dicembre 2025, le Parti hanno convenuto di portare l'erogazione dell'EVR da 9 a 12 mensilità, fissando le seguenti fasi ai fini della verifica e determinazione

Verifica dell'andamento congiunturale del settore

Entro l'ultimo giorno del mese di maggio degli anni 2026, 2027, 2028, le Parti, ai fini della determinazione dell'Importo territoriale dell'E.V.R., procederanno alla verifica congiunta dell'andamento congiunturale del settore della Città Metropolitana di Bologna, avvalendosi dei seguenti indicatori registrati cumulativamente nelle Casse Edili

a) Numero lavoratori iscritti alle Casse Edili

b) Monte salari denunciato nelle Casse Edili

c) Ore complessivamente denunciate alle Casse Edili

d) Numero imprese iscritte in Cassa Edile aventi sede legale nella Città Metropolitana di Bologna

Le Parti convengono di attribuire a ciascun indicatore un peso pari al 25% del totale.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito dell'ultimo quadriennio edile concluso.

L'Importo territoriale, mensile ed orario, dell'E.V.R. è stabilito per ogni livello retributivo nella misura corrispondente alla somma dei pesi percentuali degli indicatori positivi applicata ai seguenti importi:

Vedi tabella

Liv

E.V.R. 2026 Impiegati (Valori mensili)

E.V.R. 2026 operai (Valori orari)

8

91,32

-

7

71,63

-

6

64,47

-

5

53,72

0,31

4

50,14

0,29

3

46,56

0,27

2

41,9

0,24

1

35,81

0,21

Ogni anno di vigenza del presente accordo, entro il 30 settembre, le Parti, con ulteriore accordo, confermeranno o sostituiranno l'indicatore di cui alla lett. d) e potranno valutare di modificare i pesi ponderali e gli importi dell'E.V.R. mensile. Tali eventuali modifiche avranno effetto sull'eventuale erogazione dell'anno successivo.

Verifiche aziendali e determinazione della misura dell'EVR

Le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, nel mese di giugno degli anni di corresponsione potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

a) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai)

b) Volume d'affari Iva, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge

c) Ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati)

Nel caso entrambi gli indicatori siano positivi, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente all'importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui sopra.

Qualora solo un indicatore risulti positivo, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente al 50% dell'Importo territoriale dell'E.V.R. nella tabella su riportata.

Qualora nessun indicatore risulti positivo, il datore di lavoro non sarà tenuto al pagamento dell'E.V.R.

Erogazione dell'EVR

L'E.V.R., se dovuto in base alle verifiche territoriali e aziendali, sarà erogato per i mesi di effettivo lavoro, da luglio a giugno dell'anno successivo compresi, ai lavoratori in forza nei medesimi mesi.

Per gli impiegati, l'E.V.R. sarà erogato su base mensile nei mesi di cui al primo comma, e le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero.

Per gli operai, l'E.V.R. sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei mesi di cui al primo comma, fino ad un massimo di 173.

Le eventuali giornate di ferie retribuite e permessi retribuiti nel corso dei mesi di erogazione non avranno effetti sul calcolo dell'E.V.R., e saranno, a tal fine, considerati equivalenti alle giornate di lavoro.

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione territoriale sarà determinato in proporzione all'orario di lavoro.

Il computo dell'E.V.R. sarà escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del medesimo.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale