Emergenza caldo: Ordinanza della Regione Liguria a tutela dei lavoratori
In Liguria entrano in vigore le misure di prevenzione a tutela dei lavoratori agricoli ed edili per il rischio calore (Reg. Liguria - Ordinanza Regionale 28 maggio 2026, n. 1)
Emergenza caldo: Ordinanza della Regione Liguria a tutela dei lavoratori
In Liguria entrano in vigore le misure di prevenzione a tutela dei lavoratori agricoli ed edili per il rischio calore (Reg. Liguria - Ordinanza Regionale 28 maggio 2026, n. 1)
A decorrere dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza della Regione Liguria 28 maggio 2026, n. 1 e fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Liguria e l'eccezione delle aree territoriali in cui le parti sociali hanno già definito protocolli per la gestione dell'esposizione prolungata dei lavoratori al calore, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili in cui si svolgono attività all’aperto ed affini, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attività-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
Tali prescrizioni non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori quanto trattasi di interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva, in ogni caso, l’adozione di idonee misure operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 in conformità alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori del calore e dalla radiazione solare”.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato.
di Connie Ronga
Fonte Normativa



