lunedì, 08 giugno 2026 | 11:13

Poste Italiane, tutele rafforzate per i lavoratori

L’intesa del 28 maggio 2026 integra la disciplina della legge n. 106/2025 su permessi, congedo e modalità di fruizione (Cod. CNEL K700)

Poste Italiane, tutele rafforzate per i lavoratori

L’intesa del 28 maggio 2026 integra la disciplina della legge n. 106/2025 su permessi, congedo e modalità di fruizione (Cod. CNEL K700)

Poste Italiane e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il 28 maggio 2026 un accordo sulle misure introdotte dalla legge n. 106/2025 a tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o di follow up precoce, oppure da patologie invalidanti e croniche, anche rare. Le tutele si applicano anche ai lavoratori genitori di figli minorenni che si trovino nelle medesime condizioni sanitarie.

Sul piano economico, l’azienda garantirà per le 10 ore annue di permesso retribuito una quota integrativa fino al raggiungimento del 100% della ordinaria retribuzione oraria spettante, a integrazione dell’indennità riconosciuta dall’INPS e come trattamento di miglior favore.

Per accedere ai benefici previsti, il lavoratore dovrà presentare copia del verbale di invalidità civile, oscurato nella diagnosi, un’autocertificazione sulla riconducibilità dell’invalidità a una delle condizioni sanitarie richiamate e la prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in una struttura pubblica o privata accreditata. Per i permessi orari è richiesto, di norma, un preavviso di almeno 2 giorni e, dopo la fruizione, l’attestazione della struttura sanitaria presso cui sono state effettuate le prestazioni.

L’accordo conferma inoltre il congedo non retribuito fino a 24 mesi di calendario, da utilizzare dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualunque titolo. Il congedo è aggiuntivo rispetto al periodo di aspettativa post comporto previsto dall’art. 41, co. III, del vigente CCNL. Decorso il congedo, l’azienda favorirà, compatibilmente con le esigenze organizzative e nel rispetto delle intese vigenti, lo svolgimento della prestazione in modalità agile.

L’intesa consente inoltre, su richiesta del lavoratore interessato, la conversione in permessi retribuiti ex lege 106/2025 delle assenze orarie effettuate dal 1° gennaio 2026 a titolo di permesso a recupero ex art. 34 del CCNL o di permessi ex festività, PIR o permessi orari da smonetizzazione, a condizione che i requisiti previsti fossero già presenti al momento della fruizione e che sia prodotta la documentazione richiesta.

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale

Fonte Normativa