mercoledì, 10 giugno 2026 | 11:02

Botteghe storiche, nasce l’Albo nazionale

Definite le modalità operative per l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici (MIMIT - Decreto 07 maggio 2026)

Botteghe storiche, nasce l’Albo nazionale

Definite le modalità operative per l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici (MIMIT - Decreto 07 maggio 2026)

Con il decreto del 7 maggio 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dà attuazione all’art. 6, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, disciplinando le modalità di funzionamento dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici.

Il decreto regola l’istituzione, la gestione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Albo nazionale. Quest’ultimo è costituito dagli albi territoriali già esistenti a livello regionale, provinciale, comunale e delle città metropolitane, che vengono trasmessi e aggiornati periodicamente dagli enti competenti.

Comuni, unioni di comuni, città metropolitane, province, regioni e Province autonome che abbiano già istituito propri albi delle attività storiche devono trasmettere al Ministero gli elenchi delle attività iscritte entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto. La trasmissione avviene per il tramite delle regioni e delle Province autonome, salvo i casi in cui queste abbiano delegato l’attività agli enti istitutori.

I soggetti presenti negli albi territoriali esistenti sono infatti iscritti di diritto all’Albo nazionale, anche qualora non possiedano tutti i requisiti richiesti dalla normativa nazionale.

Una delle principali novità riguarda la creazione di una specifica sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza. Tale sezione accoglie le attività che possiedono le caratteristiche individuate dall’art. 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219. L’alimentazione della sezione sarà subordinata all’adozione di un apposito regolamento attuativo.

L’Albo nazionale sarà istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sarà articolato in:

- una sezione ordinaria, contenente le attività storiche già iscritte negli albi territoriali;

- una sezione delle attività storiche di eccellenza.

L’Albo sarà pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale del Ministero, con collegamenti ai siti delle regioni e dei comuni. Inoltre, il decreto prevede una forte integrazione con gli strumenti di promozione turistica nazionale: sul portale turistico nazionale Italia.it e sul sito di ENIT S.p.A. saranno pubblicate campagne informative e iniziative di valorizzazione rivolte sia al turismo nazionale sia a quello internazionale, con rinvio alla sezione dedicata del Ministero.

Per ogni attività iscritta dovranno essere raccolti specifici dati identificativi secondo le modalità tecniche contenute nelle linee guida allegate al decreto. Tra le informazioni richieste figurano il comune, la provincia, la denominazione dell’attività, l’indirizzo, il settore di appartenenza, la tipologia dell’attività, il sito web e la fonte dell’iscrizione.

I comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le province dovranno trasmettere ogni anno, tramite PEC, entro il 31 gennaio, gli aggiornamenti dei propri albi alla regione competente. Successivamente, regioni e Province autonome, oppure gli enti delegati, dovranno inviare entro il 31 marzo gli aggiornamenti al Ministero per l’inserimento nell’Albo nazionale. Nella stessa comunicazione dovranno essere indicate anche le attività che rientrano nella categoria delle attività storiche di eccellenza.

Per garantire il coordinamento tra le diverse amministrazioni viene inoltre istituito un Comitato misto paritetico, composto da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero del Turismo, delle regioni e dell’ANCI. Il Comitato svolgerà funzioni consultive e di coordinamento e si riunirà almeno una volta l’anno o su richiesta delle parti. Il decreto precisa che la partecipazione ai lavori non comporta compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

L’allegato tecnico al decreto introduce le linee guida per la trasmissione informatica dei dati, con l’obiettivo di standardizzare il protocollo informatico utilizzato per la trasmissione dei dati in formato digitale. Le linee guida individuano i soggetti destinatari, i riferimenti normativi e le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni.

Sotto il profilo operativo, i dati dovranno essere inviati mediante file in formato .xlsx, con una denominazione standard basata sul nome della regione e sull’anno di riferimento dell’albo (ad esempio: Calabria_2025.xlsx), e con una dimensione massima di 10 MB. Il tracciato record dovrà contenere informazioni quali il comune, la provincia, il CAP, la denominazione dell’attività, l’indirizzo, il settore di attività, la tipologia (attività commerciale storica, bottega artigiana, esercizio pubblico storico o altra attività di interesse storico), l’indicazione dell’eventuale qualifica di attività storica di eccellenza, il sito internet e gli estremi dell’albo di provenienza.

di Anna Russo

Fonte normativa