Indennità ISCRO 2026: al via le domande
Dal 15 giugno 2026 i soggetti che hanno diritto all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) possono presentare la domanda per l'anno 2026 (INPS – Messaggio 15 giugno 2026, n. 1987)
Indennità ISCRO 2026: al via le domande
Dal 15 giugno 2026 i soggetti che hanno diritto all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) possono presentare la domanda per l'anno 2026 (INPS – Messaggio 15 giugno 2026, n. 1987)
In presenza di specifiche condizioni i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata, hanno diritto al riconoscimento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), presentando apposita domanda all'Inps.
Per l'anno 2026 la domanda può essere presentata a decorrere dal 15 giugno 2026 e fino al 31 ottobre 2026.
Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; dopo l'autenticazione, è necessario selezionare la voce "Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)".
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica di livello 3 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
In alternativa al portale web, l'indennità ISCRO per l'anno 2026 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Si ricorda l'indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori che possono far valere congiuntamente, oltre l'iscrizione alla Gestione separata, anche i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Non possono accedere all'indennità ISCRO per l'anno 2026 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per gli anni 2024 o 2025; in tale ipotesi, eventuali domande presentate saranno rigettate.
Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all'indennità ISCRO, l'assicurato - pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione dell'indennità ISCRO decaduta.
La domanda di indennità ISCRO per l'anno 2026 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per gli anni 2024 e/o 2025, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall'origine.
Con specifico riferimento al requisito dell'iscrizione alla Gestione separata, si evidenzia che, ai fini dell'accesso alla prestazione, la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della stessa nel caso in cui sia stato assolto l'obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima, ferma restando la necessaria formalizzazione dell'adempimento dell'iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore prima di presentare la domanda.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



