Stop al lavoro in Veneto nelle ore più calde: divieto dal 17 giugno
Il provvedimento si applica ai settori agricolo e florovivaistico, edilizio e delle cave per limitare lo stress termico dei lavoratori (Reg. Veneto - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 16 giugno 2026, n. 58)
Stop al lavoro in Veneto nelle ore più calde: divieto dal 17 giugno
Il provvedimento si applica ai settori agricolo e florovivaistico, edilizio e delle cave per limitare lo stress termico dei lavoratori (Reg. Veneto - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 16 giugno 2026, n. 58)
Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, ha emesso il 16 giugno 2026 l'Ordinanza n. 58, che vieta lo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, dal 17 giugno al 31 agosto 2026. Il divieto riguarda i settori agricolo e florovivaistico, i cantieri edili all'aperto e le cave, ma si applica esclusivamente nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio disponibile su www.worklimate.it — riferita a «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa», ore 12:00 — segnali un livello di rischio «ALTO».
Il provvedimento opera come misura residuale: scatta solo qualora, nonostante l'adozione delle specifiche misure di prevenzione previste dalle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare» (DGR n. 568 del 16 giugno 2026), lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore. Il rispetto delle medesime Linee di indirizzo è inoltre raccomandato, in via generale, anche per le lavorazioni in ambienti chiusi non climatizzati le cui condizioni termiche siano influenzate dall'esterno.
Sono esclusi dal divieto le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori per interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, purché adottino misure organizzative ed operative idonee a ridurre a livello accettabile il rischio di esposizione, secondo la valutazione condotta ai sensi del DLgs n. 81/2008. Per tali soggetti, le interruzioni conseguenti all'Ordinanza possono rientrare nell'art. 121, co. 6 del DLgs n. 36/2023, con facoltà di rinegoziare i termini contrattuali senza applicazione di penali e senza risoluzione del contratto.
Restano salvi gli accordi aziendali che già prevedano misure di tutela uguali o più favorevoli, nonché eventuali provvedimenti sindacali territoriali. La mancata osservanza espone alle sanzioni previste dall'art. 650 c.p.
di Alfonso Della Corte
Fonte Normativa
- Reg. Veneto - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 16 giugno 2026, n. 58



