Fondi pensione, nuove regole COVIP per le adesioni automatiche
La COVIP detta le istruzioni sui criteri minimi che devono rispettare i percorsi e le linee di investimento destinati alle adesioni automatiche alla previdenza complementare. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026 e disciplinano i modelli di investimento life cycle, la riduzione graduale del rischio, gli obblighi informativi e gli adempimenti delle forme pensionistiche (COVIP - Delibera 23 giugno 2026)
Fondi pensione, nuove regole COVIP per le adesioni automatiche
La COVIP detta le istruzioni sui criteri minimi che devono rispettare i percorsi e le linee di investimento destinati alle adesioni automatiche alla previdenza complementare. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026 e disciplinano i modelli di investimento life cycle, la riduzione graduale del rischio, gli obblighi informativi e gli adempimenti delle forme pensionistiche (COVIP - Delibera 23 giugno 2026)
La delibera dà attuazione alle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha innovato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di modalità di adesione, prestazioni, trasferimenti e regime fiscale.
L'art. 8, comma 9, come modificato dalla legge n. 199/2025 dispone che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedano che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.
Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° luglio 2026 e hanno l'obiettivo di indirizzare i flussi contributivi degli aderenti automatici verso soluzioni di investimento maggiormente coerenti con il loro profilo di rischio-rendimento. La delibera definisce quindi i criteri minimi cui devono conformarsi i percorsi e le linee di investimento destinati alle adesioni automatiche successive al 30 giugno 2026.
Le istruzioni si applicano alle forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva e a contribuzione definita aperte a nuove adesioni, comprese i fondi pensione negoziali, i fondi preesistenti destinati ai lavoratori dipendenti e i fondi pensione aperti con adesione collettiva.
Le disposizioni riguardano i contributi e il TFR dei lavoratori del settore privato assunti dal 1° luglio 2026 che aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, nonché quelli dei lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare che, in occasione di una nuova assunzione dal 1° luglio 2026, non esprimano alcuna scelta sulla destinazione del TFR.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni continua invece ad applicarsi la disciplina del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, restando tali lavoratori estranei alle nuove regole sulle adesioni automatiche.
Dal 1° luglio 2026 le forme pensionistiche devono risultare conformi alle istruzioni per poter raccogliere adesioni automatiche.
Qualora la forma pensionistica individuata dalla normativa non sia idonea a ricevere tali adesioni e non vi siano altre forme collettive adeguate, la destinazione residuale è individuata nel Fondo COMETA.
Le nuove regole non si applicano alle quote di TFR dei lavoratori già aderenti in forma tacita secondo la disciplina precedente, né modificano il regime previsto per i lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026.
I percorsi e le linee di investimento life cycle
La delibera individua tre modelli di investimento life cycle.
Il primo consiste in percorsi che riducono automaticamente il rischio mediante il passaggio tra comparti distinti in funzione dell'età o dell'orizzonte temporale al pensionamento.
Il secondo prevede una combinazione di comparti con quote percentuali variabili nel tempo, sempre in funzione dell'età o dell'orizzonte temporale.
Il terzo riguarda linee di investimento target date, nelle quali la riduzione del rischio avviene progressivamente all'interno della stessa linea in relazione all'avvicinarsi della data di pensionamento della relativa coorte di aderenti.
La riduzione graduale del rischio (glide path)
Le modalità di investimento devono accompagnare l'aderente fino al pensionamento attraverso una riduzione automatica e graduale dell'esposizione agli strumenti più rischiosi.
Il glide path deve essere articolato in fasi temporali distinte, evitando significative discontinuità nel profilo di rischio-rendimento.
La delibera stabilisce alcuni criteri minimi.
Nella fase iniziale, destinata agli aderenti più giovani, l'investimento in titoli di capitale detenuti direttamente o indirettamente deve essere almeno pari al 50% della posizione individuale.
Nella fase finale, destinata agli aderenti prossimi al pensionamento, tale quota deve essere non superiore al 20%, così da ridurre la volatilità e preservare il montante accumulato.
Nelle fasi intermedie la componente azionaria viene ridotta progressivamente secondo una traiettoria prestabilita.
La fase iniziale non può estendersi oltre il quindicesimo anno precedente il pensionamento, mentre la fase finale non può avere una durata superiore a cinque anni.
Gli investimenti in altri strumenti rischiosi devono seguire criteri prudenziali e, nella fase finale, attestarsi su livelli particolarmente contenuti.
Le istruzioni disciplinano inoltre il funzionamento del glide path per ciascuna delle tre tipologie di percorsi life cycle, prevedendo la riallocazione automatica tra comparti oppure la progressiva modifica dell'asset allocation nelle linee target date.
Riallocazione e ribilanciamento
Per i percorsi life cycle basati su comparti distinti o su combinazioni di comparti sono disciplinate le modalità di riallocazione automatica della posizione individuale e dei contributi futuri.
La riallocazione può avvenire immediatamente oppure in modo graduale, purché la composizione degli investimenti rimanga coerente con il glide path.
Per le combinazioni di comparti devono inoltre essere previsti meccanismi di ribilanciamento, con una verifica almeno annuale del peso assunto da ciascun comparto.
Per le linee target date il rispetto del glide path è assicurato monitorando nel tempo la coerenza dell'asset allocation rispetto alla durata prevista.
Qualora l'aderente mantenga la posizione nella fase di accumulo anche dopo aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, la posizione resta investita secondo quanto previsto per la fase finale del glide path, salvo diversa scelta dell'interessato.
Gli eventuali costi connessi ai percorsi life cycle, alle riallocazioni automatiche e ai ribilanciamenti possono riguardare esclusivamente il recupero delle spese amministrative.
La delibera precisa che non sono previsti costi amministrativi commisurati all'importo delle somme oggetto di riallocazione o di ribilanciamento.
Modifica dell'opzione di investimento
L'aderente automatico può modificare in qualsiasi momento la modalità di investimento, scegliendo un diverso percorso oppure trasferendo la propria posizione individuale in altro comparto o combinazione di comparti della stessa forma pensionistica.
Tale facoltà può essere esercitata anche in deroga al periodo minimo di permanenza di un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione automatica. In questi casi le modalità di investimento seguono la scelta espressa dall'aderente.
In caso di adesione automatica, la forma pensionistica deve informare tempestivamente il lavoratore dell'avvenuta iscrizione e del percorso o della linea di investimento nella quale sono investiti il TFR e i contributi.
La prima comunicazione deve inoltre contenere le indicazioni per acquisire la Nota informativa, i documenti statutari o regolamentari e ogni altra informazione utile a consentire una piena conoscenza delle opzioni di investimento, del funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione.
Tutti gli iscritti devono inoltre essere informati dell'attivazione dei percorsi life cycle per le adesioni automatiche successive al 30 giugno 2026 e deve essere consentito loro di accedere a tali percorsi sia per i futuri contributi sia per le posizioni già accumulate, indipendentemente dal periodo di permanenza nel comparto di provenienza.
L'informativa può essere pubblicata sul sito internet e nell'area riservata della forma pensionistica e dovrà essere richiamata anche nel "Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo" trasmesso nel 2027.
Comunicazioni alla COVIP e periodo transitorio
La delibera disciplina infine il periodo transitorio distinguendo tre situazioni.
La prima riguarda le forme pensionistiche già conformi alle istruzioni, che possono raccogliere immediatamente le adesioni automatiche.
La seconda interessa le forme che non sono ancora pienamente adeguate ma dispongono almeno di due linee di investimento con profili di rischio-rendimento differenziati e si impegnano ad adeguarsi entro il 30 giugno 2027. Tali forme possono raccogliere adesioni automatiche già dal 1° luglio 2026, collocando gli aderenti nel comparto più adeguato all'età anagrafica.
La terza comprende le forme che non rientrano nelle precedenti categorie e che, fino all'adeguamento, non possono raccogliere adesioni automatiche.
Entro il 30 giugno 2026 tutte le forme pensionistiche devono pubblicare sul proprio sito internet la propria idoneità o meno a raccogliere adesioni automatiche.
Entro il 15 luglio 2026 devono inoltre comunicare alla COVIP la situazione esistente al 1° luglio 2026.
Le forme appartenenti alle prime due categorie devono trasmettere entro il 31 luglio 2026 gli statuti o regolamenti modificati e adeguare anche la Nota informativa. Durante il periodo transitorio, qualora emerga l'impossibilità di conformarsi alle istruzioni entro il 30 giugno 2027, la forma pensionistica deve darne tempestiva comunicazione alla COVIP, illustrando le ragioni dell'impossibilità e le iniziative adottate per tutelare gli aderenti automatici.
di Anna Russo
Fonte normativa



