Conversione Decreto lavoro: distacco per salvaguardia occupazionale
La Legge di conversione del Decreto lavoro interviene sulla disciplina del distacco del lavoratore disponendo, in via sperimentale, la possibilità di ricorrere a tale istituto anche in assenza di uno specifico interesse del distaccante, qualora sia finalizzato alla salvaguardare i livelli occupazionali o la continuità produttiva (art. 16-quater, L 25 giugno 2026, n. 112)
Conversione Decreto lavoro: distacco per salvaguardia occupazionale
La Legge di conversione del Decreto lavoro interviene sulla disciplina del distacco del lavoratore disponendo, in via sperimentale, la possibilità di ricorrere a tale istituto anche in assenza di uno specifico interesse del distaccante, qualora sia finalizzato alla salvaguardare i livelli occupazionali o la continuità produttiva (art. 16-quater, L 25 giugno 2026, n. 112)
In base all'?articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In tal caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Qualora il distacco avvenga in violazione dell'interesse specifico del distaccante, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione.
Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori.
La Legge di conversione del Decreto lavoro (DL 30 aprile 2026, n. 62) stabilisce che in deroga alla disciplina sul distacco, in via sperimentale, a decorrere dal 28 giugno 2026 e fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo contratto collettivo, quando sia finalizzato:
- alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva;
- alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell'attività lavorativa, riduzioni dell'orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno definite le disposizioni di attuazione della norma.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



