martedì, 30 giugno 2026 | 16:58

Adesione automatica alla previdenza complementare: chiarimenti

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione fornisce indicazioni sulle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2026 che dispongono l'adesione automatica al Fondo di Previdenza complementare per i dipendenti assunti a partire dalla predetta data (COVIP - Delibera 19 giugno 2026)

Adesione automatica alla previdenza complementare: chiarimenti

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione fornisce indicazioni sulle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2026 che dispongono l'adesione automatica al Fondo di Previdenza complementare per i dipendenti assunti a partire dalla predetta data (COVIP - Delibera 19 giugno 2026)

A decorrere dal 1° luglio 2026 è introdotto un meccanismo di adesione automatica a forme di previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato (con esclusione dei lavoratori domestici) assunti a decorrere dalla predetta data, in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite (art. 8, DLgs 5 dicembre 2005, n. 252, modificato dalla L 30 dicembre 2025, n. 199).

Le nuove regole di funzionamento delle adesioni automatiche incidono sulle contribuzioni e sul TFR, riformulano le previsioni in tema di informativa che il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell'assunzione e in tema di investimento dei contributi e del TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite.

Relativamente alle adesioni di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione, resta ferma l'applicazione della disciplina previgente. In tal caso, il TFR continuerà ad essere destinato al comparto garantito in essere.

Le nuove disposizioni non riguardano:

- chi ha già un rapporto di lavoro dipendente e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente;

- i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Lavoratori di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026

Riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026 l'adesione a previdenza complementare è automatica.

Il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, è tenuto a fornire un'informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Il funzionamento del suddetto automatismo fa sì che al momento della prima assunzione il lavoratore sia considerato «aderente» alla previdenza complementare.

Conseguentemente, il datore di lavoro deve tenere conto che il TFR del lavoratore è già di per sé destinato ad essere devoluto a una forma pensionistica complementare, salvo che il lavoratore rinunci all'adesione automatica nel termine di 60 giorni.

Per «lavoratori di prima assunzione» si devono intendere i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.

Circa l'individuazione della forma pensionistica di destinazione, l'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Il datore deve, quindi, individuare la forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali).

Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), l'adesione automatica è alla forma individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

Per la determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento alla data di assunzione.

La forma pensionistica di destinazione deve essere, tuttavia, in grado di accogliere tali versamenti e di investirli in conformità alle nuove disposizioni. Si deve, cioè, trattare di una forma che risulta adeguata alle istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento. I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazione dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito a tale adeguamento prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.

In assenza di accordi o di contratti la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini (COMETA). In tal caso, non essendovi accordi collettivi di riferimento, a COMETA non sono dovute contribuzioni di parte datoriale o del lavoratore, ma soltanto l'intero TFR.

Rispetto alla previgente normativa, l'adesione automatica determina non più solo la devoluzione al fondo di riferimento dell'intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda risulti inferiore all'assegno sociale annuale. Chi si trovi in questa situazione, può dunque entro i 60 giorni successivi all'assunzione dichiarare di non volere destinare a previdenza complementare la propria contribuzione.

Il lavoratore può esprimere la volontà di rinunciare all'adesione automatica entro 60 giorni dalla data di assunzione.

Essendo la rinuncia un atto unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro. La stessa ha efficacia ex tunc e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento dell'adesione, e si qualifica come causa estintiva dell'adesione automatica regolata dalla normativa.

L'adesione automatica non si applica:

- ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato inferiore a 60 giorni;

- qualora prima della scadenza del periodo di 60 giorni il rapporto di lavoro cessi.

Eventuali sospensioni dell'attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei suddetti 60 giorni.

La rinuncia all'adesione automatica consegue alla scelta di destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare ovvero di mantenerlo in azienda.

Entro il termine di 60 giorni dall'assunzione il lavoratore può decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell'adesione automatica, in luogo dell'intero TFR maturando, una percentuale dello stesso, secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.

L'adesione automatica ha decorrenza dalla data di prima assunzione. La misura della contribuzione del datore e del lavoratore è determinata in base all'accordo/contratto collettivo che trova applicazione al rapporto di lavoro.

I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione. Nell'eventualità che l'accordo/contratto collettivo di riferimento preveda che non vengano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell'adesione automatica il TFR dal giorno dell'assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.

A seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro, le forme pensionistiche complementari sono tenute a informare il lavoratore:

- dell'avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall'adesione;

- sulle modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

Lavoratori non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026

Il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare, qualora gli stessi non vi rinuncino nel termine di 60 giorni.

Il datore di lavoro è tenuto:

- a fornire al lavoratore un'adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;

- ad acquisire apposita dichiarazione circa il fatto che il lavoratore, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR;

- a fornire una dettagliata informativa sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi), il meccanismo di adesione automatica non opera.

Se il lavoratore ha in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di TFR, il datore di lavoro deve informare il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando; in mancanza di comunicazione del lavoratore si applica il meccanismo di adesione automatica.

In caso di adesione automatica, il TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni, decida di destinare una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.

L'adesione automatica ha decorrenza dalla data di prima assunzione. La misura della contribuzione del datore e del lavoratore è determinata in base all'accordo/contratto collettivo che trova applicazione al rapporto di lavoro.

I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione. Nell'eventualità che l'accordo/contratto collettivo di riferimento preveda che non vengano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell'adesione automatica il TFR dal giorno dell'assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.

Nel caso in cui lavoratore non abbia aderito ad una forma pensionistica complementare con versamento di quote di TFR, il nuovo datore di lavoro deve gestire il TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile (destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS ove ne ricorrano le condizioni). Resta ferma la possibilità per il lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

L'adesione automatica si applica ai lavoratori che dichiarano di avere in essere, al momento dell'assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare, pertanto i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non sono interessati dal meccanismo dell'adesione automatica.

Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

COVIP - Delibera 19 giugno 2026