Sgravi contributivi revocati in mancanza di uniemens anche se i contributi sono versati
La Corte di Cassazione afferma che in caso di omessa trasmissione delle denunce contributive, che determini l'emissione di un DURC negativo, il datore di lavoro perde gli sgravi contributivi fruiti per l'assunzione di dipendenti anche se i contributi sono stati pagati (Corte di Cassazione - Ordinanza 25 giugno 2026, n. 21757)
Sgravi contributivi revocati in mancanza di uniemens anche se i contributi sono versati
La Corte di Cassazione afferma che in caso di omessa trasmissione delle denunce contributive, che determini l'emissione di un DURC negativo, il datore di lavoro perde gli sgravi contributivi fruiti per l'assunzione di dipendenti anche se i contributi sono stati pagati (Corte di Cassazione - Ordinanza 25 giugno 2026, n. 21757)
Il datore di lavoro aveva fruito degli sgravi contributivi connessi all'assunzione di dipendenti.
In sede di controllo, l'Inps accertava la mancata trasmissione delle denunce contributive nonostante l'invito a regolarizzare entro il termine di 15 giorni; quindi emetteva Durc negativo revocando i benefici fruiti, con recupero dei contributi non versati, e addebito di interessi e sanzioni.
Su ricorso avverso l'avviso di addebito, il Tribunale ha confermato la decadenza dai benefici sul rilievo che la regolarità contributiva presuppone non solo l'assenza di debiti contributivi superiori a € 150, ma anche che le denunce retributive obbligatorie siano state trasmesse correttamente nei termini di legge, così da consentire all'ente previdenziale di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato.
Di contro, la Corte d'appello ha accolto il gravame della società in quanto ha ritenuto che il rilascio del DURC era subordinato soltanto alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e all'assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, e che nella specie la regolarità dei pagamenti dei contributi era sussistente e, anche se l'Inps non era stato posto in condizione (tramite l'invio delle denunce mensili) di eseguire le opportune verifiche, una volta accertato, anche a posteriori, che gli obblighi previdenziali erano stati assolti nella misura e nei tempi previsti, veniva meno il presupposto dell'irregolarità contributiva, per il mancato rilascio del DURC e la conseguente decadenza dai benefici di legge.
La decisione è stata impugnata dall'Inps.
La Corte Suprema ha accolto il ricorso dell'Inps, confermando la decadenza degli sgravi contributivi.
I giudici di legittimità hanno osservato che il DURC, quale documento che certifica la regolarità contributiva del datore di lavoro, è indispensabile per poter accedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo e garantisce la trasparenza delle operazioni aziendali.
Il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all'Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell'art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006, che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta "l'assenza di violazioni nelle predette materie" e restano "fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi".
L'inoltro corretto e completo delle comunicazioni relative ai dati retributivi e contributivi di ciascun dipendente costituisce presupposto indefettibile del controllo demandato all'Istituto. Ne consegue che l'incompletezza o la tardività della denuncia mensile integra un'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenza dell'integrale pagamento dei contributi, poiché, in mancanza di denunce corrette e tempestive, l'ente previdenziale non è posto in condizione di controllare la riferibilità e l'esattezza dei versamenti effettuati.
Pertanto, il mancato inoltro delle denunce mensili, lungi dall'essere semplicemente una irregolarità formale, è una irregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell'ente preposto della regolarità contributiva.
Il corretto e completo invio delle comunicazioni relative ai dati retributivi e contributivi di ciascun dipendente costituisce presupposto indefettibile del controllo demandato all'Istituto, con la conseguenza che l'incompletezza o la tardività nell'inoltro ridonda in una irregolarità ostativa al rilascio del DURC e ciò anche nelle ipotesi in cui il pagamento dei contributi (alla luce delle verifiche successivamente effettuate) si riveli regolare.
Tanto perché in mancanza di denunce, corrette e tempestive, l'ente previdenziale non è posto in condizione di controllare la riferibilità e l'esattezza dei versamenti effettuati e tanto basta ad escludere la regolarità contributiva e quindi il diritto alla fruizione degli sgravi che presuppone, di contro, l'azione virtuosa del contribuente che deve, non solo essere in regola, ma consentire anche il controllo di detta regolarità. La regolarità contributiva, infatti, è concetto più ampio rispetto a quello di regolare adempimento nel pagamento della contribuzione, proprio perché rimanda alla necessità, come si è detto, di verificare anche la virtuosità del contribuente.
A tal fine, va ricordato che il beneficio delle agevolazioni contributive previsto dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato non solo al possesso del DURC, ma anche all'assenza di violazioni delle disposizioni a presidio delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come individuate nella legislazione secondaria, cui la fonte primaria fa rinvio.
Conseguentemente la regolarità contributiva, quale requisito per il godimento degli sgravi, non è integrata dal solo pagamento materiale dei contributi, occorrendo anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi, di modo che l'omessa o tardiva regolarizzazione entro il termine assegnato con l'invito a regolarizzare preclude senza dubbio la fruizione dei benefici, senza che rilevi una sanatoria intervenuta successivamente.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



