martedì, 07 luglio 2026 | 16:37

Rischio da stress termico: indicazioni operative

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro riguardanti i settori edilizia, agricoltura, della logistica e dei lavori stradali e i rider (INL - Nota 06 luglio 2026 n. 5484)

Rischio da stress termico: indicazioni operative

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro riguardanti i settori edilizia, agricoltura, della logistica e dei lavori stradali e i rider (INL - Nota 06 luglio 2026 n. 5484)

I rischi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro (rischi da stress termico ambientale) sono oggetto di particolare attenzione, in considerazione dell'incremento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni climatici estremi.

Pertanto, nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, vengono valutate con attenzione le misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione,  con particolare riguardo ai rider ed ai lavoratori dei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica e dei lavori stradali.

In particolare, viene verificata l'effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l'informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.

Nel corso dell'attività di vigilanza, quindi, il personale ispettivo:

- verifica se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione (Valutazione del Rischio);

- accerta l'eventuale rimodulazione degli orari di lavoro - ad esempio, anticipazione del turno all'alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 - 16:00 (Organizzazione del Lavoro);

- verifica l'effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose (Pause e Rotazione);

- controlla la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l'uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti (Idratazione e DPI);

- accerta che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso (Formazione e Informazione);

- accerta il coinvolgimento del Medico Competente nell'individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati "fragili" o maggiormente esposti agli effetti del caldo (Sorveglianza Sanitaria Mirata);

- verifica la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi (Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori RLS/RLST).

Si ricorda che, nell'ambito degli obblighi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Datore di lavoro deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l'attività di vigilanza.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INL - Nota 06 luglio 2026 n. 5484