mercoledì, 22 luglio 2026 | 11:28

CCNL Telecomunicazioni: da luglio 2026 operativo il fondo di assistenza sanitaria

Dal 1° luglio 2026 è operativo il fondo di assistenza sanitaria integrativa SANITÀ TLC previsto dal rinnovo del CCNL TLC per lavoratrici e lavoratori senza copertura aziendale (Cod. CNEL K411)

CCNL Telecomunicazioni: da luglio 2026 operativo il fondo di assistenza sanitaria

Dal 1° luglio 2026 è operativo il fondo di assistenza sanitaria integrativa SANITÀ TLC previsto dal rinnovo del CCNL TLC per lavoratrici e lavoratori senza copertura aziendale (Cod. CNEL K411)

Dal 1° luglio 2026 è diventato operativo SANITÀ TLC, il nuovo fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Telecomunicazioni sottoscritto l’11/11/2025.

Il Fondo è destinato alle lavoratrici e ai lavoratori delle imprese che applicano il CCNL TLC che non dispongono di una forma di assistenza sanitaria integrativa prevista a livello aziendale.

La sua istituzione rappresenta un passaggio importante verso l'estensione di una tutela sanitaria di base comune e omogenea nella Filiera e costituisce il punto di partenza per la progressiva armonizzazione delle diverse forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti.

Le coperture garantite comprendono, tra le altre, prestazioni relative a ricoveri per grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, prevenzione, gravidanza, sostegno psicologico, patologie gravi e assistenza odontoiatrica.

Le prestazioni riguardano, tra le altre, ricoveri per grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, prevenzione, gravidanza, sostegno psicologico, patologie gravi e assistenza odontoiatrica. Il nuovo strumento si inserisce in un comparto attraversato da cambiamenti tecnologici, organizzativi e professionali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla capacità delle imprese di attrarre e trattenere competenze.

In base al CCNL sottoscritto l’11/11/2025 la Commissione operativa, composta da esperti sia della parte datoriale che delle OO.SS. stipulanti il CCNL, nell’istituzione del suddetto fondo doveva definire i profili di copertura secondo uno schema modulare che preveda un contributo complessivo pro capite pari a 120€ annui a carico azienda e estensione della copertura ai familiari fiscalmente a carico.

Il Fondo dunque, è aperto a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro subordinato non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l’iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratti.

Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, i lavoratori eventualmente non iscritti rientreranno nel campo di applicazione del Fondo di categoria.

Per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa in misura inferiore a 120 euro, le parti in sede aziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo anche al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore a 120 euro annui entro il 30 giugno 2026.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale