Gruppo FS Italiane: erogazione del premio di produzione
Sottoscritto, il 21 luglio 2026, tra il GRUPPO FS ITALIANE e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la UGL FERROVIERI, la SLM FAST CONFSAL, la ORSA FERROVIE, l'accordo per l'erogazione del premio di risultato (Cod. CNEL I320)
Gruppo FS Italiane: erogazione del premio di produzione
Sottoscritto, il 21 luglio 2026, tra il GRUPPO FS ITALIANE e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la UGL FERROVIERI, la SLM FAST CONFSAL, la ORSA FERROVIE, l'accordo per l'erogazione del premio di risultato (Cod. CNEL I320)
Le parti convengono di prendere a riferimento per l’anno 2026 gli incrementi relativi ad almeno uno degli indicatori: Ricavi operativi consolidati; Investimenti tecnici consolidati;Valore economico generato; Indice di efficienza carbonica.
L’erogazione del Premio di Risultato per l’anno 2026 è imprescindibilmente condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di abilty to pay individuato nell’EBITDA di Gruppo, così come risulterà determinato dalle competenti strutture di Gruppo, almeno pari a € 1.796 mln.
L’importo complessivo lordo del Premio di Risultato 2026 è confermato nei valori di seguito indicati:
Livelli professionali | Importi lordi 2026 |
Q1 | € 1.580,00 |
Q2 | € 1.390,00 |
A | € 1.360,00 |
B | € 1.250,00 |
C | € 1.200,00 |
D | € 1.130,00 |
E | € 1.045,00 |
F | € 935,00 |
Il Premio di Risultato spetta ai lavoratori occupati nell’anno 2026 nelle Società del Gruppo FS Italiane .
L’importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi Legge n. 104/1992, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell’anno 2026 che non concorrono al calcolo dello stesso.
In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, l’importo spettante a ciascun lavoratore è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale il Premio sarà inoltre riproporzionato in rapporto alla prestazione resa.
Il Premio di Risultato non spetta al personale responsabile di microstruttura organizzativa che nell’anno 2026 sia interessato dai sistemi di incentivazione individuale.
Il Premio di Risultato non spetta al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2026 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale presso le Associazioni territoriali di CONFINDUSTRIA o presso le ITL.
Gli importi del Premio non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge e potrà essere utilizzato per la fruizione delle seguenti misure:
- servizi di welfare presenti nella piattaforma aziendale;
- Fondo Pensione Complementare Eurofer;
- acquisto dei pacchetti aggiuntivi dell’assistenza sanitaria integrativa.
L’importo del Premio destinato al welfare sarà incrementato di un contributo a carico azienda pari al 10%.
Le parti si danno atto che le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato, qualora sostituite per scelta del lavoratore con le suddette erogazioni, non concorrono, nel rispetto dei limiti indicati, a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva.
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato tutto o parte delle somme , le somme residue saranno destinate al Fondo Pensione Complementare Eurofer.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



