Regolamentato il Fondo di Assistenza Sanitaria OB ITALIA SALUTE
A partire da agosto 2026 è stato disciplinato il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa “OB ITALIA SALUTE”
Regolamentato il Fondo di Assistenza Sanitaria OB ITALIA SALUTE
A partire da agosto 2026 è stato disciplinato il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa “OB ITALIA SALUTE”
Con accordo interconfederale del 16 luglio 2026 è stato introdotto e disciplinato il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa “OB ITALIA SALUTE”, sostituendo l’assistenza sanitaria integrativa prevista nei CCNL vigenti, scaduti ed in fase di rinnovo.
Al fine di uniformare l'integrale disciplina in materia di finanziamento al Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa è necessario sostituire, per quanto di competenza e nei limiti dei contenuti di seguito indicati, le disposizioni dei CCNL sottoscritti, specificate nei seguenti articoli:
CCNL Terziario, Commercio e Servizi - Codice CNEL H010 - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria integrativa; CCNL Turismo e Pubblici Esercizi - Codice CNEL H04C - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria integrativa; CCNL Artistico, informativo, Sport e Spettacolo - Codice CNEL G355 - Art. 106 Assistenza Sanitaria integrativa; CCNL Bellezza e Servizio alla Persona - Codice CNEL H534 - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria integrativa; CCNL Privato Sanitario e Sociosanitario - Codice CNEL T040 - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria integrativa; CCNL Comparto Metalmeccanico PMI - Codice CNEL C01F - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari - Codice CNEL H346 - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria integrativa; CCNL Strutture ed Enti di Formazione - Codice CNEL T27E - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Comparto Metalmeccanico industria - Codice CNEL C05E - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Multiservizi - Codice CNEL K578 - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria integrativa; CCNL Commercio e Somministrazione su Area Pubblica - Codice CNEL H16G - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria integrativa; CCNL imprese Artigiane - Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione - Codice CNEL K55C - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria integrativa.
Le Parti concordano di sostituire le suddette sezioni con la nuova disciplina contrattuale in merito all'Assistenza Sanitaria Integrativa - OB ITALIA SALUTE.
Sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa OB Italia Salute tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.
Possono essere iscritti anche i titolari delle imprese che applicano il presente CCNL.
Per il finanziamento ad OB Italia Salute è dovuto un contributo mensile pari ad € 15,00 (quindici/00) per ciascun lavoratore di cui € 13,00 (tredici/00) a carico dell’impresa ed € 2,00 (due/00) a carico del lavoratore, per 12 (dodici) mensilità.
I suddetti contributi, unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale di riferimento scelto, devono essere versati in unica soluzione mediante F24 con il codice di riferimento dell’Ente.
Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono considerati parte integrante del trattamento economico; i contributi dovuti per il finanziamento di OB Italia Salute sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
L’impresa che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) pari ad € 40,00 (quaranta/00) lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. L’elemento distinto della retribuzione di cui al presente comma, non assorbibile, incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto; tale importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie previste se vi fosse stato il puntuale versamento da parte dell’impresa dei contributi dovuti, nonché dell’eventuale maggior danno subito e la responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale
- CCNL Artistico, informativo, Sport e Spettacolo - VERBALE DI ACCORDO 16/7/2026 (Cod. CNEL G355)
- CCNL Strutture ed Enti di Formazione - VERBALE DI ACCORDO 16/7/2026 (cod. CNEL T27E)



