Dimissioni dovute ad atti persecutori e molestie: diritto alla NASpI
Le condotte persecutorie e le molestie messe in atto da terzi, fuori dal contesto lavorativo, tali da impedire alla lavoratrice e al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, possono integrare l'ipotesi di giusta causa delle dimissioni, con diritto alla fruizione della NASpI (INPS – Messaggio 03 agosto 2026, n. 2540)
Dimissioni dovute ad atti persecutori e molestie: diritto alla NASpI
Le condotte persecutorie e le molestie messe in atto da terzi, fuori dal contesto lavorativo, tali da impedire alla lavoratrice e al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, possono integrare l'ipotesi di giusta causa delle dimissioni, con diritto alla fruizione della NASpI (INPS – Messaggio 03 agosto 2026, n. 2540)
Le dimissioni per giusta causa sono espressamente indicate tra le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che danno al lavoratore o lavoratrice dimissionaria il diritto di accedere all'indennità di disoccupazione NASpI (art. 3, co. 2, DLgs 4 marzo 2015, n. 22).
Affinchè il recesso possa essere ricondotto a giusta causa, è necessario che si verifichi "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" (Art. 2119 c.c.).
Con riferimento ai requisiti di accesso alla NASpI, la Corte Costituzionale ha affermato che in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorchè proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario. (Sentenza 24 giugno 2022, n. 269).
Da quì, l'interpretazione costituzionalmente orientata, secondo la quale anche i comportamenti di terzi possono essere rilevanti al fine di configurare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, con conseguente esigenza di valutare la sussistenza dei presupposti per il diritto al riconoscimento dell'indennità NASpI.
In tale ottica, la giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro è suscettibile di essere integrata dai singoli comportamenti che impediscono di fatto la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità tendenzialmente è orientata a ritenere che la nozione di giusta causa sia da ricollegare o a un gravissimo inadempimento o a un'altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore, affermando che la disoccupazione sia involontaria quando è dovuta a dimissioni rassegnate per il comportamento di un altro soggetto o riconducibili a una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la provvisoria esecuzione.
Ai fini della configurazione della non volontarietà delle dimissioni, la causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro deve consistere in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non siano solo valutate soggettivamente tali dal lavoratore, dovendo rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Sulla base di tali principi, spetta al giudice valutare la sussistenza delle condizioni di obiettiva incompatibilità con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In considerazione delle domande di accesso alla NASpI, l'Istituto apre la strada ad ulteriori ipotesi in cui le dimissioni possono ritenersi caratterizzate da giusta causa, qualora rassegnate allo scopo di tutelare e salvaguardare il bene supremo della vita del lavoratore o della lavoratrice vittima di condotte persecutorie o molestie.
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto precisa che il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice e del lavoratore - ancorchè provenienti da soggetti estranei all'ambiente professionale - può, in linea di principio, integrare quella situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro che l'articolo 2119 del codice civile richiede e che può essere ritenuto presupposto necessario per l'accesso alla NASpI.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto alla NASpI, gli atti persecutori ovvero le forme di violenza di genere, qualora attuati nell'ambito della vita ordinaria, del tutto decontestualizzati dall'ambiente di lavoro, assumono rilevanza a fronte di chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali che:
- da un lato siano idonee a ripercuotersi sul generale equilibrio psicofisico della vittima in maniera tale da rendere impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa in corso di espletamento, in linea con l'esigenza di tutela del diritto alla salute;
- dall'altro possano fattualmente porsi in stretta correlazione con le normali abitudini della vittima, strettamente correlate allo svolgimento dell'attività lavorativa, come ad esempio persistenti atti persecutori e/o molestie subite nell'abituale percorso per recarsi a lavoro.
Nell'ipotesi sopra evidenziata - peraltro richiamata a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - atteso che le condotte persecutorie impediscono alla lavoratrice e al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, la cessazione del rapporto non può essere considerata frutto di una libera determinazione, ma costituisce un recesso necessitato per la salvaguardia dell'incolumità personale, idoneo pertanto a integrare la giusta causa delle dimissioni per fatto del terzo.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



