Pensioni della Gestione pubblica: limiti di cumulabilità
L'Inps fornisce informazioni relative alla campagna di verifica, illustrando i criteri utilizzati per l’esame delle posizioni, le modalità di gestione degli eventuali importi da recuperare e le comunicazioni destinate ai pensionati interessati (INPS - messaggio 11 agosto 2026 n. 2608)
Pensioni della Gestione pubblica: limiti di cumulabilità
L'Inps fornisce informazioni relative alla campagna di verifica, illustrando i criteri utilizzati per l’esame delle posizioni, le modalità di gestione degli eventuali importi da recuperare e le comunicazioni destinate ai pensionati interessati (INPS - messaggio 11 agosto 2026 n. 2608)
L’Istituto ha completato la verifica reddituale relativa alle prestazioni collegate al reddito, erogate in via provvisoria nell’anno 2024 ai pensionati della Gestione pubblica, con riferimento alla somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) e alla verifica dei limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti.
La finalità dell’intervento è quella di garantire l’omogenea applicazione della normativa vigente, il consolidamento del diritto e della misura delle prestazioni sulla base dei redditi effettivamente percepiti, la tempestiva gestione degli indebiti eventualmente accertati e il necessario allineamento delle posizioni pensionistiche alla situazione reddituale rilevante, anche attraverso il presidio degli adempimenti demandati alle Strutture territoriali dell’Istituto. Inoltre, si precisa che l’imponibile fiscale delle pensioni degli anni 2023 e 2024 è stato decurtato dell’incremento previsto dall’articolo 1, comma 310, della L 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).
Le verifiche sono state effettuate sulla base dei redditi diversi da pensione indicati nelle dichiarazioni dei redditi modello 730, Certificazione Unica e Redditi Persone Fisiche 2024, riferite ai redditi dell’anno 2023, nonché dei redditi presenti nel Casellario centrale dei pensionati per gli anni 2023 e 2024.
I redditi utilizzati per erogare in via anticipata le prestazioni sono stati confrontati con i redditi effettivamente dichiarati, necessari per confermare il diritto alla prestazione e determinarne l’importo corretto.
In conformità alla normativa vigente, l’INPS verifica ogni anno le situazioni reddituali dei pensionati che possono incidere sul diritto ai trattamenti pensionistici o sul relativo importo. Qualora risultino somme corrisposte in eccedenza, l’Istituto procede al relativo recupero entro l’anno successivo.
La verifica è stata effettuata utilizzando le informazioni consolidate rese disponibili all’Istituto dall’Agenzia delle Entrate il 18 novembre 2025. In applicazione della normativa vigente l’avvio del recupero coincide con l’invio delle comunicazioni agli interessati entro il 31 dicembre 2026. Il recupero del debito è avviato a livello centrale secondo le seguenti decorrenze:
- per la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) nel mese di dicembre 2026;
- per le pensioni ai superstiti nel mese di gennaio 2027.
Le somme, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
La trattenuta è pari a un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensivo dell’eventuale indennità integrativa speciale corrisposta come emolumento separato, salvaguardando il trattamento minimo, al netto delle ritenute IRPEF. Il recupero deve essere effettuato per un massimo di 60 rate.
Se sulla pensione interessata dal debito non è possibile effettuare il recupero dell’intero importo e il pensionato è titolare anche di un altro trattamento pensionistico diretto a carico della Gestione pubblica, l’importo residuo viene recuperato automaticamente anche su tale trattamento.
Il recupero dell’eventuale importo residuo dovrà avvenire mediante Avviso di pagamento pagoPA o, se presente, tramite trattenuta su altra pensione erogata dall’INPS. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere concordate contattando la Struttura territorialmente competente dell’INPS.
Laddove lo ritengano opportuno o su richiesta degli interessati, le Strutture territoriali possono intervenire modificando, nel rispetto dei limiti previsti, il piano di recupero impostato a livello centrale, previa autorizzazione del responsabile della Struttura territoriale.
Il debito e le relative modalità di recupero sono notificati agli interessati mediante comunicazione dedicata, inviata a livello centrale tramite posta elettronica certificata (PEC) per i pensionati per i quali risulti disponibile un indirizzo PEC, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).
Entro 30 giorni dalla notifica, il pensionato può contattare la Struttura territoriale dell’INPS competente alla gestione della pensione e produrre ogni documentazione utile all’eventuale rettifica della situazione reddituale accertata dall’Istituto.
A conclusione delle verifiche, la Struttura territoriale deve comunicare all’interessato la situazione definitivamente accertata.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



