lunedì, 31 agosto 2026 | 17:11

Determinato l’EVR 2026 per il settore dell'Edilizia Cooperative della Toscana

Firmato, il 28 luglio 2026, l’accordo regionale per la determinazione dell’EVR da erogare ai dipendenti delle Cooperative Edili della Toscana (Cod. CNEL F012)

Determinato l’EVR 2026 per il settore dell'Edilizia Cooperative della Toscana

Firmato, il 28 luglio 2026, l’accordo regionale per la determinazione dell’EVR da erogare ai dipendenti delle Cooperative Edili della Toscana (Cod. CNEL F012)

In data 28 luglio 2026, LEGACOOP Toscana, AGGI Toscana, CONFOCOOPERATIVE FEDERLAVORO e SERVIZI Toscana e FENEAL-UIL Toscana, FILCA-CISL Toscana, FILLEA-CGIL Toscana, si sono incontrate al fine di procedere alla verifica, su base territoriale, dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della determinazione dell'EVR che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati in forza nel periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026.

Considerando che i parametri sono risultati tutti positivi, si è convenuto il riconoscimento dell'E.V.R. al 100% e comunque nella misura massima possibile del 4% dei minimi tabellari in vigore, secondo quanto riportato nella Tabella sottostante.

TABELLA EVR - IMPORTI ANNO 2026

IMPIEGATI NON APPRENDISTI E QUADRI

Vedi tabella

LIVELLI

MINIMI DI PAGA BASE AL 1° FEBBRAIO 2025

E.V.R, (100% del 4%) su minimi al 1° FEBBRAIO 2025 (valore mensile)

2.712,99

108,51

2,274,90

90,99

1.953,34

78,13

1,659,16

66,37

1.485,49

59,42

1.381,81

55,27

1,240,72

49,63

1.085,21

43,41

OPERAI NON APPRENDISTI

Vedi tabella

LIVELLI

MINIMI DI PAGA BASE AL 1° FEBBRAIO 2025

E.V.R. (100% del 4%) su minimi al 1° FEBBRAIO 2025 (valore orario)

9,59

0,38

8,59

0,34

7,99

0,32

7.17

0,29

6,27

0,25

Per coloro che non avessero erogato l'EVR, gli arretrati, in aggiunta agli importi di cui alle precedenti tabelle, maturati da gennaio 2026 a luglio 2026 saranno corrisposti in quote mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 2026 entro dicembre 2026.

Per coloro che avessero erogato l'importo l'EVR nella misura del 75%, le differenze, maturate da gennaio 2026 a luglio 2026, saranno corrisposte in quote mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 2026 entro dicembre 2026.

Le Parti si danno atto che gli importi dell'E.V.R. riconosciuti ai sensi del presente Accordo presentano sotto ogni aspetto i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale