Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale
Disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2026 (INAIL - circolare 28 agosto 2026 n. 37)
Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale
Disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2026 (INAIL - circolare 28 agosto 2026 n. 37)
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il Legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail, sono rivalutati con DM.
Per l’anno 2026, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2024 e il 2025 - pari all’1,4%.
Con DM del 3 agosto 2026, n. 98, è stata pertanto disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2026.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico.
In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2026. In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2026 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2026.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2026, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla
tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2026, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2026 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi. Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2026.
Gli importi relativi alla rivalutazione, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



