Riders: chiarimenti sulla compilazione del LUL
L'Ispettorato fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla tenuta del LUL da parte dei committenti che si avvalgono dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA (INL - Interpello 1° settembre 2026, n. 1)
Riders: chiarimenti sulla compilazione del LUL
L'Ispettorato fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla tenuta del LUL da parte dei committenti che si avvalgono dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA (INL - Interpello 1° settembre 2026, n. 1)
A decorrere dal 1° luglio 2026 è istituito l'obbligo per i committenti dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA di redigere e consegnare ai lavoratori il libro unico del lavoro, nel quale devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore (art. 15, co. 1, DL 30 aprile 2026 n. 62).
In sede di conversione del DL n. 62/2026, l'adempimento relativo alla tenuta del LUL per i riders è stato differito di 90 giorni.
In merito al nuovo adempimento l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito:
- alla corretta applicazione della proroga di 90 giorni;
- alle modalità di elaborazione e di registrazione sul LUL delle prestazioni quando tra l’esecuzione della prestazione stessa e il momento di erogazione del compenso non sia contestuale ma differita nel tempo;
- alle modalità di elaborazione e di registrazione sul LUL delle prestazioni quando, in presenza di un contratto di lavoro attivo, la prestazione lavorativa non sia stata comunque resa in alcuni mesi;
- alle modalità di registrazione documentale degli ordini multipli da recapitare al medesimo acquirente e nel medesimo luogo, in particolare se gli ordini si debbano conteggiare come una singola consegna, oppure come una pluralità di consegne pari al numero di ordini originati dal sistema informatico.
Il tenore letterale delle disposizioni fa ritenere che, da un lato, sia il 1° luglio il momento dal quale sorge per il committente l'obbligo giuridico di tenuta del LUL per i riders e che la decorrenza dell'obbligo di compilazione del LUL appare riferita a partire dal periodo di paga di luglio 2026. Dall’altro lato, la previsione della proroga manifesta la volontà del legislatore di concedere un differimento operativo dell'adempimento che riguarda il nuovo regime applicabile dal luglio 2026.
Pertanto, la proroga di 90 giorni deve intendersi applicabile in via transitoria al solo prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, consentendone l'aggiornamento e la stampa entro i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Resta fermo che per le mensilità successive trovano integrale applicazione le ordinarie tempistiche previste dalla normativa vigente per la tenuta del LUL.
Differenza temporale tra esecuzione della prestazione ed erogazione del compenso
Con riferimento all’eventuale differenza temporale tra il momento di esecuzione della prestazione del lavoratore autonomo e quello successivo di emissione del documento fiscale e di erogazione del compenso oltre il termine di elaborazione e stampa del LUL, ai fini del corretto adempimento dell’obbligo normativo:
- la registrazione delle consegne nel LUL deve essere effettuata con riferimento al periodo in cui il prestatore ha svolto concretamente la propria attività, a prescindere dal momento in cui si verificherà la relativa movimentazione finanziaria;
- le somme corrisposte devono essere registrate nel mese di effettiva erogazione secondo il principio di cassa. Al fine di garantire la necessaria trasparenza e tracciabilità tra le due registrazioni, si ritiene corretta l’indicazione nel campo "note" del LUL per evidenziare il periodo storico di competenza a cui le somme erogate si riferiscono.
Mensilità in cui il rider non ha effettuato prestazioni di consegna
Nel caso dei riders, la registrazione sul LUL assume una funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività svolta e del relativo risultato economico con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e rafforzare la tutela e il controllo nella gig economy.
Dal complessivo tenore letterale della disposizione si evince quindi la volontà del legislatore di mantenere una continuità documentale per l'intera durata del rapporto di lavoro autonomo e che l'obbligo di elaborazione del LUL in capo al committente debba intendersi senza soluzione di continuità.
Pertanto, il committente è tenuto a generare ed elaborare il LUL, ancorché con valori pari a zero, anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo, pur in presenza di un contratto attivo, non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia maturato alcun compenso.
Pluralità di ordini di consegna nello stesso luogo ad un unico acquirente
Nell'ipotesi in cui il rider riceva una pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti di un unico acquirente, ai fini della corretta registrazione nel LUL, si procede a conteggiare le consegne facendo riferimento al sistema tariffario concretamente applicato.
Pertanto, se per gli ordini plurimi destinati simultaneamente al medesimo acquirente è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, questi devono essere registrati nel LUL come consegne separate.
Qualora invece venga corrisposto un compenso unico per la totalità degli ordini consegnati in un'unica soluzione allo stesso acquirente, l'operazione potrà essere raggruppata e registrata nel LUL come un'unica consegna.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
- INL - Interpello 1° settembre 2026, n. 1



