giovedì, 03 settembre 2026 | 13:17

Bolzano, nuovo accordo integrativo per la panificazione

L’intesa del 26 agosto 2026 ridetermina l’elemento provinciale e introduce ulteriori novità economiche e normative per il settore (Cod. CNEL E023)

Bolzano, nuovo accordo integrativo per la panificazione

L’intesa del 26 agosto 2026 ridetermina l’elemento provinciale e introduce ulteriori novità economiche e normative per il settore (Cod. CNEL E023)

L'Associazione Artigiana dei Panificatori della provincia di Bolzano e le organizzazioni sindacali FAI SGB-CISL, FLAI CGIL-AGB, UILA UIL-SGK e ASGB NAHRUNGSMITTEL hanno sottoscritto il nuovo accordo integrativo territoriale per il settore della panificazione, con decorrenza dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2030.

L'Associazione Artigiana dei Panificatori della provincia di Bolzano ha deciso di aderire ad ASSIPAN, Associazione Italiana Panificatori e Affini (Confcommercio), con applicazione del relativo CCNL (Codice E023). Le attività di panificazione in Alto Adige sono considerate attività artigianali, secondo la definizione di “panifici artigianali” contenuta nel CCNL. L’accordo si applica in ogni caso anche alle imprese di panificazione con indirizzo produttivo industriale.

L’intesa abroga i precedenti accordi provinciali, con esclusione dell’accordo del 13 dicembre 1985 relativo all’istituto dell’apprendistato, modificato parzialmente all’art. 3 sulla retribuzione. Per gli apprendisti assunti dopo il 1° settembre 2026 viene ridefinita la retribuzione, calcolata in percentuale sulla categoria A2: 60% nel primo anno, 70% nel secondo e 85% nel terzo. L’apprendista che conclude l'anno scolastico con una votazione di 8 vede la retribuzione dell'anno successivo aumentata del 5%.

L'Elemento provinciale viene aumentato per tutte le categorie contrattuali. L'importo è assorbibile dalle somme già riconosciute a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

Tabella retributiva (dal 1/9/2026)

Vedi tabella

Categoria

Paga base

Contingenza (*)

Elem. Prov.

Totale

A1 Super

€ 2.107,55

€ 102,26

€ 2.209,81

A1

€ 1.918,72

€ 90,08

€ 2.008,80

A2

€ 1.747,66

€ 78,94

€ 1.826,60

A3

€ 1.566,44

€ 67,82

€ 1.634,26

A4

€ 1.445,31

€ 59,86

€ 1.505,17

B1

€ 2.066,92

€ 99,60

€ 2.166,52

B2

€ 1.554,98

€ 66,76

€ 1.621,74

B3 Super

€ 1.484,43

€ 62,52

€ 1.546,95

B3

€ 1.437,52

€ 59,34

€ 1.496,86

B4

€ 1.334,61

€ 52,98

€ 1.387,59

(*) contingenza conglobata dal 1° novembre 1991 in paga base

Per i lavoratori inquadrati nei livelli A1S, A1 e B1, il periodo di preavviso può essere fissato in 90 giorni di calendario, a condizione che la relativa clausola sia inserita nel contratto individuale. In questo caso è riconosciuta un’indennità mensile lorda di 10 euro, non assorbibile. Ai lavoratori addetti alla produzione, qualora il trattamento non sia già previsto, viene retribuito forfettariamente un tempo di lavoro aggiuntivo di 10 minuti giornalieri per il tempo tuta e il tempo doccia, in funzione del rispetto delle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare. I minuti aggiuntivi non rilevano ai fini del calcolo degli straordinari, della quota annua utile per il TFR, del premio presenza e degli altri istituti contrattuali.

Dal 1° gennaio 2027 il premio presenza viene aumentato a 0,20 euro per ogni ora effettivamente lavorata e a 0,30 euro per le ore straordinarie, con possibilità di riduzione o mancato riconoscimento in caso di molteplici assenze per malattia. Dalla stessa data, per i lavoratori aderenti al fondo pensione complementare Laborfonds, la contribuzione a carico del datore di lavoro, prevista dal CCNL nella misura dell’1,5%, è incrementata di un ulteriore 0,5%, raggiungendo pertanto la misura complessiva del 2%.

Infine, viene stabilito che in caso di danni arrecati ad attrezzature o veicoli aziendali nell’esercizio delle mansioni, qualora siano riconducibili a negligenza o colpa del dipendente, il datore di lavoro può richiedere una partecipazione economica pari al 10% del danno accertato, entro il limite massimo del 5% della retribuzione netta del mese di riferimento.

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale