giovedì, 10 settembre 2026 | 11:07

Lavoratori in somministrazione: adesione alla previdenza complementare

Stabilite le modalità di adesione alla previdenza complementare Fon.te per le assunzioni di lavoratori somministrati effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026 (Cod. CNEL V212)

Lavoratori in somministrazione: adesione alla previdenza complementare

Stabilite le modalità di adesione alla previdenza complementare Fon.te per le assunzioni di lavoratori somministrati effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026 (Cod. CNEL V212)

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel diritto a tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026, e operativamente a valle dell’aggiornamento della documentazione e delle procedure gestionali da parte del Ministero del Lavoro, Ebitemp, Formatemp e Fon.Te. Restano inalterate le attuali procedure amministrative di comunicazione dei dati tra agenzia per il lavoro/Fon,TE/Ebitemp.

Per i lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare entro il 30 giugno 2026 continueranno ad applicarsi le condizioni in vigore al momento della loro adesione alla previdenza complementare, sia essa tacita o esplicita, di cui al precedente paragrafo FONTE.

Diversamente, le nuove adesioni alla previdenza complementare del settore a decorrere dal 1° luglio 2026 sono così articolate:
a) per i lavoratori che aderiscono esplicitamente al Fondo Fon.Te, anche successivamente al sessantesimo giorno dalla data di assunzione, la bilateralità di settore - a valere sulle risorse stabilite tramite Intesa del 03/02/2015 ed il relativo allegato del 13/06/2016 e s.m.i. - interviene a finanziare interamente le posizioni individuali dei lavoratori, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, nella misura del 3%, in aggiunta al TFR, così suddivisa:
• la contribuzione base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (0,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento);
• la contribuzione del datore di lavoro (1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; 1,05% in caso di lavoratori in apprendistato) escluso il contributo versato a titolo TFR;
• una contribuzione integrativa a carico della bilateralità pari allo 0,90% (1,4% in caso di lavoratori in apprendistato). Per tale platea di lavoratori la quota associativa annua, stabilita da Fon.Te, è a carico della bilateralità di settore.
b) per i lavoratori che non aderiscono esplicitamente e volontariamente al fondo Fon.Te, si applicano le disposizioni di legge ed il Regolamento Fon.Te. In caso di adesione (implicita) al fondo Fon.TE, quando dovuta si applica la contribuzione al fondo Fon.Te prevista per i lavoratori del settore terziario.

Per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che si trovano in disponibilità, si conferma che la contribuzione, verrà calcolata sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TFR, percepita in occasione dell’ultima missione di lavoro.

Il lavoratore può aderire mediante il conferimento del proprio TFR maturando nella misura minima del 50%, in alternativa al 100%.
L’obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro e dalla bilateralità solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori somministrati iscritti al Fondo Fonte e finché permane l’iscrizione allo stesso e nonché il rapporto di lavoro in somministrazione. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro e dalla bilateralità nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale