Permessi 104 a più lavoratori per lo stesso familiare: chiarimenti
L'Istituto fornisce chiarimenti nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di contestuale fruizione degli stessi per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori dipendenti (INPS - circolare 18 settembre 2026 n. 100)
Permessi 104 a più lavoratori per lo stesso familiare: chiarimenti
L'Istituto fornisce chiarimenti nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di contestuale fruizione degli stessi per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori dipendenti (INPS - circolare 18 settembre 2026 n. 100)
I lavoratori dipendenti possano fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore, per assistere familiari in condizione di disabilità, che non siano ricoverati a tempo pieno.
Il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra gli aventi diritto. Resta fermo il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.
Il rispetto del limite, nonché l’alternanza nell’assistenza da parte degli aventi diritto, presuppone una necessaria pianificazione congiunta della fruizione dei permessi in argomento da parte dei familiari autorizzati, sia per garantire l’effettiva assistenza alla persona in condizione di disabilità che al fine di rispettare i limiti previsti dalla legge.
Vediamo in dettaglio la disciplina applicabile in caso di superamento del limite complessivo di 3 giorni mensili di permesso nonché nei casi di contestuale fruizione degli stessi giorni per il medesimo disabile.
Disciplina applicabile nei casi di superamento del limite
Ferma restando la necessaria pianificazione congiunta per la gestione dell’assistenza alla persona con disabilità da parte dei familiari aventi diritto, l’eventuale superamento del limite complessivo di 3 giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto.
La disciplina applicabile in tali casi si fonda sul principio della priorità temporale nell’esercizio di un diritto.
In applicazione di tale principio, l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’INPS. Pertanto, il raggiungimento del limite di tre giorni complessivi, determina l’indebito esercizio del diritto da parte dei familiari che ne fruiscano oltre il terzo giorno.
Nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si procede al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.
Esempio:
- 5 luglio: giornata di permesso fruita dal lavoratore A;
- 18 luglio: giornata di permesso fruita dal lavoratore A;
- 25 luglio: giornata di permesso fruita dal lavoratore B;
- 30 luglio: giornata di permesso fruita dal lavoratore B.
La giornata di permesso del 30 luglio risulta indebitamente fruita, in quanto il limite complessivo mensile di tre giorni è già stato raggiunto nella giornata del 25 luglio. In tal caso, l'Istituto procede al recupero dell’indebito a carico del lavoratore B.
Disciplina applicabile nei casi di contestuale fruizione dei giorni di permesso
I familiari della persona con disabilità sono tenuti alla pianificazione congiunta dell’assistenza anche al fine del rispetto del principio, legislativamente previsto, dell’alternanza nella fruizione dei giorni di permesso.
L’eventuale fruizione dei giorni di permesso, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto.
In tale ipotesi, non sussistendo una priorità temporale nell’esercizio del diritto fruito da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate/ore, l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.
Conseguentemente, l'Istituto procede al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.
Esempio:
- 5 luglio: giornata di permesso fruita dal lavoratore A;
- 18 luglio: giornata di permesso fruita contestualmente sia dal lavoratore A che dal lavoratore B;
- 25 luglio: giornata di permesso fruita dal lavoratore B.
La giornata del 18 luglio, fruita a titolo di permesso da entrambi i lavoratori, risulta indebita al 50% per il lavoratore A e al 50% per il lavoratore B. In tale caso l'Inps procede al recupero dell’indebito, pari al 50% rapportato all’orario lavorativo rispettivamente previsto per ciascun lavoratore.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
INPS - circolare 18 settembre 2026 n. 100



