lunedì, 28 settembre 2026 | 18:09

Consulenti del lavoro: dichiarazione contributiva 2026

Entro il 30 settembre 2026 i Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo professionale devono trasmettere all'ENPACL la dichiarazione contributiva relativa al reddito professionale e al volume d'affari conseguito e prodotto nell'anno 2025

Consulenti del lavoro: dichiarazione contributiva 2026

Entro il 30 settembre 2026 i Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo professionale devono trasmettere all'ENPACL la dichiarazione contributiva relativa al reddito professionale e al volume d'affari conseguito e prodotto nell'anno 2025

La dichiarazione contributiva è obbligatoria per tutti i Consulenti del Lavoro iscritti, anche per frazione d'anno, all'Albo professionale e deve essere effettuata anche in assenza di reddito professionale, volume d'affari o partita IVA.

Entro il 30 settembre 2026 deve essere comunicato l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA conseguito e prodotto nell'anno 2025.

L'omissione della dichiarazione obbligatoria comporta l’applicazione di una sanzione fissa di 200 euro, oltre al 30% in ragione d'anno dei contributi dovuti nel limite massimo del 100% della quota capitale e gli interessi di mora nella misura del 2,68%. In caso di reiterazione, l’inadempimento costituisce infrazione disciplinare e può essere segnalato dall’ENPACL al competente Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro.

Nell'ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione è applicata una sanzione fissa aggiuntiva da 40 a 200 euro, oltre alle seguenti sanzioni:

- se presentata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 3 punti percentuali, con un minimo di 5 euro;

- se presentata oltre 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 6 punti percentuali, con un minimo di 20 euro.

La sanzione non può superare il 40% della quota capitale per ciascuna contribuzione; al superamento del limite si applicano gli interessi di mora (2,68%).

La dichiarazione è presentata esclusivamente in via telematica accedendo all'area riservata ENPACL online tramite la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS).

In sede di dichiarazione sono determinati i contributi dovuti: contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di maternità.

Il Contributo Soggettivo è pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno 2025. Il reddito minimo imponibile è pari ad euro 21.835 e si applica il massimale di 122.016 euro. È dovuto dai Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente, compresi i pensionati iscritti.

In favore dei neo iscritti con meno di 35 anni di età, per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, nonché in favore dei pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata, è prevista la possibilità di versare la contribuzione soggettiva nella misura del 6% del reddito professionale.

Il Contributo Integrativo è calcolato applicando la percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. Gli iscritti sono tenuti al relativo versamento all'Ente, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore.

È comunque dovuto un contributo integrativo minimo (euro 380) da versare con la scadenza di settembre 2026.

Il Contributo di Maternità è applicato in misura fissa pari a 52,98 ed è versato con la rata in scadenza il 30 settembre.

L’eventuale eccedenza del Contributo Soggettivo e del Contributo Integrativo, derivante dalla dichiarazione obbligatoria, è frazionabile in un massimo di 4 rate mensili consecutive di pari importo, entro il termine di ciascun mese da settembre a dicembre 2026.

Il numero delle rate può essere liberamente determinato in sede di dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra contributo soggettivo e contributo integrativo.

Le rate sono consecutive, non sono gravate da interessi e possono essere pagate mediante:

- il modello F24;

- la piattaforma pagoPA.

di Ciro Banco