Pensionati con redditi di lavoro autonomo: dichiarazione all'Inps
I titolari di pensione che nell'anno 2025 hanno conseguito redditi di lavoro autonomo devono produrre apposita dichiarazione all'Inps entro il 2 novembre 2026 ai fini del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo (INPS - Messaggio 15 ottobre 2026, n. 3281)
Pensionati con redditi di lavoro autonomo: dichiarazione all'Inps
I titolari di pensione che nell'anno 2025 hanno conseguito redditi di lavoro autonomo devono produrre apposita dichiarazione all'Inps entro il 2 novembre 2026 ai fini del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo (INPS - Messaggio 15 ottobre 2026, n. 3281)
Le norme in materia di prestazioni pensionistiche stabiliscono un generale divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici con redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503).
Per effetto del divieto di cumulo, il trattamento pensionistico subisce una riduzione commisurata al reddito di lavoro prodotto nell'anno di riferimento.
A tal fine, per i pensionati che svolgono attività di lavoro autonomo è prescritto l'obbligo di presentare apposita dichiarazione all'Inps entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pertanto, con riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2025 la dichiarazione all'Inps deve essere trasmessa entro il 2 novembre 2026.
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione reddituale per l'anno 2025 può essere presentata all'Inps attraverso il servizio online “RED Precompilato” selezionando la campagna di riferimento “Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025”.
L'accesso al servizio di presentazione della dichiarazione reddituale è effettuato tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS).
Deve essere presentata la dichiarazione reddituale:
- a consuntivo per l'anno 2025;
- a preventivo per l'anno 2026, dai pensionati che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Le trattenute operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026, resa a consuntivo nell'anno 2027.
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati sono acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Analogamente, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuati (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato:
- Data inizio = mese e anno di inizio del periodo di lavoro;
- Data fine = mese e anno di fine del periodo di lavoro;
- Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.
All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.
Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro autonomo del titolare (con i relativi periodi), senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori:
- Data inizio = “Gennaio 2025” (o “Gennaio 2026” per i periodi a presuntivo);
- Data fine = “Dicembre 2025” (o “Dicembre 2026” per i periodi a presuntivo);
- Importo = 0, per ogni tipologia di reddito richiesta.
I soggetti titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma è prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Pensionati esclusi dall’obbligo
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive e sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Con riferimento agli assegni di invalidità, si ricorda che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui alla Tabella G allegata alla Legge 8 agosto 1995 n. 335.
Pensionati soggetti all’obbligo
Sono obbligati ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2025 i pensionati che non si trovano nelle condizioni di esclusione suindicate.
Vanno altresì considerate le seguenti situazioni particolari:
- I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di esclusione, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2025 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.844,20 euro;
- ai fini del cumulo con la pensione, i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private non assumono alcun rilievo;
- ai fini del cumulo con la pensione, le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono redditi da lavoro;
- ai fini del cumulo con la pensione, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro;
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo con riferimento alle indennità percepite per l’esercizio di tale funzione;
- non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo, le remunerazioni percepite dai sacerdoti per il servizio svolto in favore della diocesi.
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità. In particolare, il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) eccedente l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% ed è cumulabile nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi. In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente deve essere data tempestiva comunicazione all'Inps.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



