Ddl Bilancio 2027: imposta sostitutiva al 5% sugli aumenti da rinnovi contrattuali
Per il 2027 viene prevista un'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi. L'agevolazione è riservata ai lavoratori con redditi entro una determinata soglia e si applica su base facoltativa
Ddl Bilancio 2027: imposta sostitutiva al 5% sugli aumenti da rinnovi contrattuali
Per il 2027 viene prevista un'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi. L'agevolazione è riservata ai lavoratori con redditi entro una determinata soglia e si applica su base facoltativa
L'art. 6 del disegno di legge di bilancio 2027 introduce nel Testo unico delle imposte sui redditi (DLgs n. 117/2026) il nuovo articolo 360-sexies, disponendo che al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2027, aventi una decorrenza fissata negli anni 2025, 2026 e 2027 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un’aliquota del 5%.
L’imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2026, non superiore a euro 33.000.
Fermo restando quanto previsto per gli incrementi retributivi aventi una decorrenza fissata negli anni 2025 e 2026, nel caso in cui nel corso del 2027 risulti sottoscritto un nuovo rinnovo contrattuale, l’imposta sostitutiva si applica pro quota agli incrementi retributivi con riferimento ai mesi di applicazione dei due contratti, escludendo il cumulo delle quote annuali riferite al periodo di imposta 2027.
Restano esclusi gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi l’articolo 19, comma 1, lettera b) del nuovo TUIR.
di Anna Russo
Fonte normativa
- Ddl Bilancio 2027



