Decreto Lavoro 2023
Il Governo Meloni ha varato il cd. “Decreto Lavoro 2023” con l’approvazione di misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, contenute nel Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023). Il decreto entra in vigore il 5 maggio 2023. Vediamo in dettaglio le novità introdotte.
Decreto Lavoro 2023
Il Governo Meloni ha varato il cd. “Decreto Lavoro 2023” con l’approvazione di misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, contenute nel Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023). Il decreto entra in vigore il 5 maggio 2023. Vediamo in dettaglio le novità introdotte.
ASSEGNO DI INCLUSIONE (artt. 1 - 9)
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito una una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, denominata “Assegno di inclusione”.
L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità (Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159), nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età.
Il nucleo familiare è quello definito dal regolamento ISEE (art. 3, Dpcm n. 159/2013), e si applicano le seguenti disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
Ai fini del riconoscimento del beneficio il nucleo familiare deve essere in possesso di specifici requisiti, che devono risultare al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno |
Il richiedente deve essere cumulativamente: Ai soli fini del beneficio, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell'arco di 18 mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a 2 mesi continuativi o a 4 mesi complessivi nell'arco di 18 mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute. |
Requisiti economici |
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 1) un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del reddito familiare: 3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; 4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo familiare. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE devono essere dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e sono valutati a tal fine. |
Scala di equivalenza |
Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo familiare, è pari a 1. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza:- i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;- i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia. |
Indicatori del tenore di vita |
Il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto (di cui all’art. 3, co. 1, DLgs 18 luglio 2005 n. 171), nonché di aeromobili di ogni genere (come definiti dal Codice della navigazione). |
Requisiti di onorabilità |
Il beneficiario dell'Assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, ne destinatario di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta. |
Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, tenuto all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva alle attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel Progetto di inclusione sociale e lavorativa, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale dell’impresa.
L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le predette condizioni. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
Misura del beneficio e regole di fruizione
Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
L’Assegno di inclusione è esente dal pagamento dell'IRPEF (ai sensi dell'art. 34, co. 3, DPR 29 settembre 1973 n. 601) e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.
Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti prescritti.
In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Devono essere comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività deve essere comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro 30 giorni dall'avvio della medesima. Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall'avvio dell’attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre 3 mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.
L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, deve essere comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed deve essere comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.
In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a 1 mese, la cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
In ogni caso il beneficiario dell'Assegno di inclusione è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro 15 giorni dall'evento modificativo.
In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale.
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato deve presentare entro 1 mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.
Per i beneficiari dell'Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale (art. 1, co. 622, L 27 dicembre 2006 n. 296) l’erogazione è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello (previsti dall’art. 4, co. 1, lett. a), DPR 29 ottobre 2012 n. 263) o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione.
Modalità di richiesta del beneficio
La domanda dell’Assegno di inclusione deve essere fatta all’INPS con modalità telematiche.
L’Istituto riconosce il beneficio previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli successivi.
Il richiedente, per ricevere il beneficio, deve effettuare l'iscrizione presso il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
La domanda può essere presentata presso gli istituti di patronato.
Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma SIISL dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
A seguito del suddetto invio automatico, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato deve essere sottoscritto entro 60 giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni 90 giorni, i detti beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
Con successivo Decreto interministeriale saranno definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare.
Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”.
In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio.
In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio.
Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo 7 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL
Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS.
Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.
Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (soggetti attivabili al lavoro)
I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Pnrr.
Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura.
Sono esclusi dal suddetto obbligo:
a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
b) i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza.
I componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.
Sono preposti ai controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione:
- il personale ispettivo dell'INL;
- il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il personale ispettivo dell'INPS;
- la Guardia di Finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate.
Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione
Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva;
d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.
Fermo restando le previsioni in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.
Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente gli incentivi economici “Assegno di inclusione” o “Supporto per la formazione e il lavoro” rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da 1 a 3 anni.
Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i suddetti o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a 1 anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo), nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Tale previsione si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
Qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di godimento del beneficio, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.
L’amministrazione erogante il beneficio ne dispone l'immediata revoca, qualora accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa:
a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvo i casi di esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;
d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro con le caratteristiche indicate nel paragrafo precedente, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
e) non rispetta le previsioni riguardanti la comunicazione di variazioni relative al reddito, al patrimonio e alle condizioni ed ai requisiti di accesso al beneficio e al suo mantenimento ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.
In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione.
Nei casi diversi da quelli di condanna definitiva o di applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
Tutti i soggetti che accedono al SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, sempre attraverso il SIISL, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni. L'INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro 10 giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.
I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.
Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni. Tali condotte sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.
In materia di lavoro irregolare, le corrispondenti sanzioni sono aumentate del 20 per cento in caso di impiego di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.
L'erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario o del richiedente:
- cui è applicata una misura cautelare personale oppure un provvedimento non definitivo;
- dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.
In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza.
I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente:
- dal giudice che ha disposto la misura cautelare;
- dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva;
- dal giudice che ha dichiarato la latitanza;
- dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.
Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme del sistema informativo che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.
BONUS ASSUNZIONI E AUTOIMPRENDITORIALITÀ DI PERCETTORI ASSEGNO DI INCLUSIONE (art. 10)
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (di cui all'art. 116, co. 8, lett. a), L 23 dicembre 2000 n. 388), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti nelle ipotesi indicate in precedenza.
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L'incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo.
Agli Enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del Terzo Settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di Impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro privati o un contributo pari all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori privati. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti suindicati assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.
Con successivo decreto interministeriale saranno stabilite le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale.
Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175, L 27 dicembre 2006 n. 296).
Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
Le agevolazioni suindicate:
- sono concesse ai sensi e nei limiti del regime degli aiuti de minimis.
- sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite per l’occupazione giovani stabile (art. 1, co. 297, L 29 dicembre 2022 n. 197) per le assunzioni di personale femminile (art. 1, co. 298, L 29 dicembre 2022 n. 197) e per le assunzioni di persone con disabilità (art. 13, L 12 marzo 1999 n. 68).
SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (art. 12)
Dal 1° settembre 2023, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione. Nelle medesime misure rientrano anche i progetti utili alla collettività.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
A seguito della stipulazione del patto di servizio, l'interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione.
In caso di partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS.
REDDITO DI CITTADINANZA (art. 13, co. 1-8)
I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. E’, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26), devono essere inseriti in una misura di politica attiva, inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti.
Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il suddetto limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei 7 mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. In tale ipotesi, i servizi sociali comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, non si applica il limite massimo di 7 mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.
MISURE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 14)
L’obbligo di nomina del medico competente, posto a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria viene esteso a tutte le ipotesi in cui sia richiesto dalla valutazione dei rischi.
Viene, inoltre, previsto l’obbligo per il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Viene riconosciuta ai soggetti privati la titolarità della funzione di verifica periodica successiva sulle attrezzature di lavoro; gli stessi privati, con qualifica di incaricati di pubblico servizio, rispondono direttamente agli organi di vigilanza territorialmente competenti.
Obblighi del del medico competente
Tra gli obblighi del medico competente viene introdotto quello di richiedere, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni è, inoltre, previsto l’obbligo del medico competente di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti necessari per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Obblighi di noleggiatori e concedenti in uso
Si prevede che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l'utilizzo.
INDENNITÀ INFORTUNI E TUTELA ASSICURATIVA PCTO (artt. 17 - 18)
Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
Si prevede, inoltre, che la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento debba essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per garantire tali finalità è introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione che sarà individuato dalle istituzioni scolastiche.
Viene, altresì, previsto l’obbligo per le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione in cui devono essere indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.
Esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione INAIL si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Sono compresi nell'assicurazione le seguenti categorie:
- il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
FONDO NUOVE COMPETENZE (art. 19)
Il Fondo nuove competenze è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.
Mediante le risorse del Fondo sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi.
MAGGIORAZIONE ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (art. 22)
Con effetto dal 1° giugno 2023, la maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale pari a 30 euro mensili prevista per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, qualora l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.
SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (art. 23)
La disposizione modifica la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il fine è quello di mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi 3 mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Nel testo previgente della normativa (art. 2, co. 1-bis, DL 12 settembre 1983 n. 463) in caso di importo dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non superiore a 10.000 euro, era prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. La modifica sostituisce a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.
Come si legge dalla relazione illustrativa, la natura punitiva della sanzione amministrativa permette l’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem.
Per effetto dell’introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all’irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa, restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall’Istituto. Nell’ipotesi di avvenuto pagamento nella misura ridotta antecedentemente all’entrata in vigore della norma sanzionatoria amministrativa più favorevole, il rapporto deve ritenersi esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa.
La disposizione prevede, inoltre, che l’accertamento della violazione possa essere notificato al responsabile entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto della violazione, in deroga all’articolo 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Il DL apporta modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. Pertanto, i contratti possono avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
b) in assenza delle previsioni di cui alla cit. lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
Le disposizioni in parola non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
CONTRATTO DI ESPANSIONE (art. 25)
La disposizione introduce la possibilità di un integrazione dei contratti di espansione già stipulati da gruppi di imprese con oltre 1.000 dipendenti.
In particolare, viene modificato l'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introducendo la previsione secondo la quale fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di incentivo all’esodo, previsti nell'originario contratto di espansione.
SEMPLIFICAZIONE OBBLIGHI INFORMATIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 26)
Alcuni degli obblighi informativi posti a carico del datore di lavoro al momento dell’assunzione, così come previsti dal Decreto Trasparenza (D. Lgs. n. 104/2022), potranno essere assolti con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
I punti in questione sono quelli relativi a:
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- le informazioni previste nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non preveda un orario normale di lavoro programmato;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
Si prevede, inoltre, l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Viene, altresì, precisato in quali casi il datore di lavoro sarà tenuto ad informare i lavoratori dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati; dovrà, in particolare, trattarsi di sistemi “integralmente” automatizzati, deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
BONUS ASSUNZIONI UNDER 30 (art. 27)
Al fine di sostenere l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
L'incentivo è cumulabile con l'incentivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
L’agevolazione è riconosciuta nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'Inps, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'Inps, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo è riconosciuto dall'Istituto di previdenza in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'Inps non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NEL TERZO SETTORE (art. 28)
Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, delle organizzazioni non lucrative di utilità iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.
LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (art. 29)
I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.
CIGS IN DEROGA PER CRISI E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE (art. 30)
1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga ai limiti di durata della cassa integrazione, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.
I predetti trattamenti di CIGS sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, non saranno più accolte ulteriori domande.
Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a 3 mesi, alle limitazioni previste dalla norma (art. 1, co. 5 e art. 2, co. 1-ter, DL 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30) attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SETTORE TURISTICO E TERMALE (art. 37)
La disposizione modifica la disciplina del contratto di prestazione occasionale nel settore turistico e termale, elevando:
- da 10.000 euro a 15.000 euro il limite dei compensi per ciascun prestatore, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
- da 10 a 25 il limite dei lavoratori occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oltre il quale scatta il divieto di accesso al contratto di prestazione occasionale, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI DIPENDENTI (art. 39)
La disposizione prevede che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ciò significa che per il periodo suindicato i lavoratori dipendenti possono beneficiare di uno sgravio contributivo:
- nella misura di 6 punti percentuali, in caso di retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, in caso di retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di 1.923 euro.
L’incremento non si applica alla tredicesima, per la quale dunque resta applicabile la riduzione contributiva nella misura del 2 o 3 per cento, rispettivamente, nella prima o seconda ipotesi.
LIMITE DI ESENZIONE PER WELFARE AZIENDALE (art. 40)
La disposizione prevede una riduzione della pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente attraverso l’innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefit riconosciuti al lavoratore dal datore di lavoro.
In particolare è previsto che limitatamente al periodo d'imposta 2023, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, non concorrono a formarlo il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
Analogamente a quanto previsto per il 2022, dunque, viene fissato un limite di esenzione più elevato derogando temporaneamente al limite generale di esenzione stabilito dall’art. 51, co. 3 del TUIR di 258,23 euro.
Tuttavia, viene aggiunta la condizione per cui il beneficio è riconosciuto esclusivamente in presenza di figli considerati fiscalmente a carico del lavoratore. A tal fine, la norma specifica che si considerano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati che risultino fiscalmente a carico del lavoratore.
Resta ferma l’applicazione del limite di esenzione nella misura di 258,23 euro in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorre la suddetta condizione dei figli a carico.
Ai fini dell’applicazione del maggior limite di esenzione il datore di lavoro deve dare preventiva comunicazione informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), laddove presenti, del piano di welfare aziendale.
Inoltre, il limite maggior limite di esenzione può essere riconosciuto a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.