giovedì, 25 maggio 2023 | 12:42

Autotrasporto Merci Artigianato: Assistenza Sanitaria Integrativa e Ente Bilaterale di riferimento

Confartigianato Trasposti sottolinea che le imprese artigiane e non artigiane artigiane associate a Confartigianato debbano applicare la bilateralità artigiana costituito da Ebna e Sanarti e non Sanilog ed Ebilog

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Autotrasporto Merci Artigianato: Assistenza Sanitaria Integrativa e Ente Bilaterale di riferimento

Confartigianato Trasposti sottolinea che le imprese artigiane e non artigiane artigiane associate a Confartigianato debbano applicare la bilateralità artigiana costituito da Ebna e Sanarti e non Sanilog ed Ebilog

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Con propria Circolare, Confartigianato Trasporti informa di aver indirizzato una lettera al fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanilog, chiedendo allo stesso di cessare immediatamente l’invio massivo di PEC alle imprese di autotrasporto a cui viene intimato l’obbligo di adesione e contribuzione entro 30 giorni (pena la segnalazione all’Ispettorato nazionale del Lavoro in caso di mancata iscrizione).

Confartigianato Trasporti sottolinea, infartti, che si tratta, in entrambi i casi, di un’interpretazione errata e non in linea con gli accordi sindacali.

In particolare, tali richieste sono palesemente in contrasto con quanto previsto nella “Sezione Artigiana” del CCNL il cui campo di applicazione, a seguito dell’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 3 dicembre 2017, comprende espressamente, oltre alle imprese artigiane, anche le imprese non artigiane associate a una delle Organizzazioni datoriali firmatarie.

Conseguentemente, a far data dal 3 dicembre 2017, per tutte le imprese artigiane e alle imprese non artigiane associate a Confartigianato, trova applicazione la bilateralità artigiana costituito da EBNA e SANARTI che sono, rispettivamente, l’ente bilaterale e il fondo di assistenza sanitaria integrativa verso i quali sussiste l’obbligo di versamento per tutti i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della Sezione Artigiana del CCNL.

Tali enti, dunque, hanno pari cogenza e riconoscimento ai fini del rispetto degli obblighi contrattualmente previsti e non quella prevista dal medesimo CCNL per le imprese dell’autotrasporto e della logistica non artigiane e non associate.

di Assia Olivetta

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