mercoledì, 25 settembre 2024 | 14:53

Cassazione: bilanciamento tra diritto di difesa e segreto istruttorio

Il segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. può essere validamente opposto dall'Amministrazione durante la fase di accertamento, senza che ciò comprometta di per sé la legittimità dell’azione impositiva (Cassazione - ordinanza 17 settembre 2024, n. 24995, sez. trib.)

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Cassazione: bilanciamento tra diritto di difesa e segreto istruttorio

Il segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. può essere validamente opposto dall'Amministrazione durante la fase di accertamento, senza che ciò comprometta di per sé la legittimità dell’azione impositiva (Cassazione - ordinanza 17 settembre 2024, n. 24995, sez. trib.)


La vicenda trae origine da un contenzioso tra un contribuente, libero professionista, e l’Agenzia delle Entrate, in cui il ricorrente aveva impugnato alcuni avvisi di accertamento emessi a seguito di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza.

Il contribuente lamentava, tra le altre cose, l’illegittimità del diniego di consegna del decreto di autorizzazione all'accesso domiciliare, coperto dal segreto ex art. 329 c.p.p.

Il nodo centrale dell’ordinanza riguarda l'applicabilità e l’efficacia del segreto istruttorio in ambito tributario.

Secondo la Corte, in tema di accessi e ispezioni per l’accertamento delle imposte (IVA e imposte dirette), l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica legittima lo specifico accesso richiesto dall'Amministrazione, ma il contribuente non ha un diritto assoluto alla conoscenza del contenuto di tale provvedimento.

La motivazione del decreto, infatti, è coperta dal segreto istruttorio fino alla conclusione delle indagini preliminari, salvo eccezioni specificamente motivate.

Il principio di diritto affermato è il seguente:

«In tema di accessi, ispezioni e verifiche, sia con riferimento all’accertamento dell’IVA sia delle imposte dirette, l’esigenza di conoscenza da parte del contribuente della motivazione del decreto di autorizzazione all'accesso domiciliare, prevista in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie, dev’essere contemperata con gli interessi protetti dal segreto istruttorio opposto ex art. 329 c.p.p. Il diniego non comporta di per sé la nullità dell'avviso di accertamento, salvo che il contribuente non dimostri in concreto un pregiudizio al diritto di difesa».


La Corte chiarisce che, in assenza di una specifica previsione normativa, il diniego di accesso al decreto non comporta automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento.

Tuttavia, il contribuente ha facoltà di contestare tale diniego, dimostrando come la mancata conoscenza del decreto abbia pregiudicato il diritto di difesa.

In particolare, occorre dimostrare come il segreto istruttorio abbia concretamente influenzato l’esito dell’accertamento in maniera significativa.

di Anna Russo

Fonte normativa