mercoledì, 16 ottobre 2024 | 11:14

Arriva con ritardo sul luogo di espletamento del servizio, licenziato il vigilante

Licenziabile il vigilante che non presti attenzione alla variazione dei turni comunicata via sms, lasciando per 40 minuti privo del servizio di vigilanza fissa l'istituto di credito committente (Cassazione - ordinanza 15 ottobre 2024 n. 26770, sez. lav.)

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Arriva con ritardo sul luogo di espletamento del servizio, licenziato il vigilante

Licenziabile il vigilante che non presti attenzione alla variazione dei turni comunicata via sms, lasciando per 40 minuti privo del servizio di vigilanza fissa l'istituto di credito committente (Cassazione - ordinanza 15 ottobre 2024 n. 26770, sez. lav.)

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Il caso

La Corte d'appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore il quale, pur avendo ricevuto il messaggio sms con la variazione dei turni, a causa di una propria disattenzione, aveva avuto contezza del turno da osservare in una data giornata solo a seguito della chiamata della centrale operativa, giungendo così con un ritardo di circa 40 minuti sul luogo di espletamento del servizio di vigilanza fissa.
Ad avviso dei giudici di appello, la disattenzione del lavoratore nella lettura della comunicazione delle variazioni di turno integrava un inadempimento di significativa gravità, essendo rimasto l'istituto di credito committente privo del servizio di vigilanza fissa per oltre 40 minuti, con il conseguente rischio di possibili azioni criminose nell’intervallo di tempo in cui l'attività bancaria si era svolta in assenza di un valido presidio di controllo. La fattispecie andava quindi considerata come condotta negligente grave.
Inoltre, secondo la Corte un ruolo non secondario nella valutazione della legittimità dei licenziamento andava riconosciuto anche alla fase pregressa del rapporto di lavoro, la quale era stata costellata da numerose vicende di rilievo disciplinare, tutte sanzionate con misure conservative.
Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che il CCNL richiamato a fondamento del provvedimento di licenziamento non punisse con la sanzione espulsiva il dipendente che prende servizio in ritardo, circostanza che, nel caso di specie, secondo la tesi del dipendente, era ancor più trascurabile dal momento che il ritardo era stato causato da un’incomprensione nella rielaborazione dei turni di lavoro.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui la sussistenza di una condotta del lavoratore inequivocabilmente negligente, l'inadeguatezza delle giustificazioni rese, la scarsa consapevolezza dei rischi correlati ai servizi di vigilanza da prestare in favore della committenza e la presenza di svariati precedenti disciplinari, erano tutte circostanze che rendevano l’episodio di gravità tale da potersi ritenere interrotto in modo irreparabile il nesso fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.
Infine, influivano negativamente ai fini della valutazione della gravità e della sanzione applicabile le precedenti sanzioni applicate entro il biennio, a base della recidiva contestata.
Sul punto il Collegio non ha mancato di evidenziare che, se è vero che la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo sono anzitutto nozioni legali, ai sensi della legge 604/1966 e dell'art. 2119 c.c., alla cui stregua va valutata la gravità del comportamento in concreto tenuto dal lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, è anche ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione. Pertanto, là dove la Corte di appello, contraddicendo la valutazione del giudice di primo grado, aveva affermato che il licenziamento del lavoratore si fondasse su una grave negligenza o su un grave inadempimento, aveva inteso fare riferimento alle causali di fonte legale, motivazione giudicata idonea, a giudizio del Collegio, a sorreggere la legittimità del licenziamento, per come giustificato dal datore di lavoro.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa