giovedì, 24 ottobre 2024 | 16:43

Natura delle somme versate per la definizione delle liti tributarie

Le somme corrisposte dalla parte contribuente per la definizione delle liti tributarie pendenti (art. 1, co. 186 e ss., L. 197/2022) hanno la stessa natura giuridica dei tributi oggetto di contestazione e non possono essere classificate come importi di diversa natura, come sanzioni o interessi (NORMA DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA 24 ottobre 2024, n. 226)

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Natura delle somme versate per la definizione delle liti tributarie

Le somme corrisposte dalla parte contribuente per la definizione delle liti tributarie pendenti (art. 1, co. 186 e ss., L. 197/2022) hanno la stessa natura giuridica dei tributi oggetto di contestazione e non possono essere classificate come importi di diversa natura, come sanzioni o interessi (NORMA DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA 24 ottobre 2024, n. 226)



Contesto normativo

Le controversie tributarie che rientrano nell'ambito della giurisdizione tributaria possono essere definite attraverso il pagamento di un importo pari al "valore della controversia" (art. 12, co. 2, DLgs n. 546/1992). Questo parametro rappresenta l'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi. La ratio legis mira a consentire una semplificazione della risoluzione delle controversie fiscali, riducendo i contenziosi e recuperando risorse finanziarie per lo Stato.

Motivazione della norma

La norma stabilisce che, essendo le somme corrisposte equivalenti al tributo contestato, non è possibile considerarle come somme diverse dallo stesso tributo. L'interpretazione letterale è supportata dalla Corte di Cassazione che, nelle sue sentenze, ha evidenziato come il condono tributario sia un'operazione di diritto pubblico, non assimilabile a un accordo bilaterale di transazione o novazione.

Deducibilità delle somme versate

Un altro aspetto importante affrontato riguarda la deducibilità delle somme versate. La norma chiarisce che tali importi sono deducibili in quanto rappresentano il tributo contestato e non sanzioni o interessi. Tale deducibilità è confermata anche dalle precedenti definizioni agevolate, come quella del 2018, dove la giurisprudenza e la prassi dell'Agenzia delle Entrate hanno confermato la natura tributaria delle somme versate.

Controversie relative alle sanzioni

In caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, la definizione avviene con il pagamento di una frazione di tali sanzioni. Tuttavia, anche in questo contesto, la natura giuridica delle somme versate come sanzioni rimane inalterata, in linea con la ratio generale della legge.

di Anna Russo

Fonte normativa