venerdì, 25 ottobre 2024 | 14:39

Manovra 2025: stop alla Decontribuzione Sud

Il testo della bozza della Manovra 2025 disciplina la cessazione della misura agevolativa, cd. Decontribuzione Sud, introdotta per contenere il perdurare degli effetti straordinari del COVID-19 sull’occupazione, in conformità alla decisione della Commissione europea.

Newsletter Inquery

Manovra 2025: stop alla Decontribuzione Sud

Il testo della bozza della Manovra 2025 disciplina la cessazione della misura agevolativa, cd. Decontribuzione Sud, introdotta per contenere il perdurare degli effetti straordinari del COVID-19 sull’occupazione, in conformità alla decisione della Commissione europea.

La norma stabilisce che la disciplina dell'esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato - cd. decontribuzione Sud - (art. 1, co. da 161 a 167, L 30 dicembre 2020 n. 178), conformemente a quanto deciso dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, si applica fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Si ricorda che l'esonero contributivo è stato introdotto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e prevede che al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'art. 1, co. da 161, L 30 dicembre 2020 n. 178 ha successivamente previsto che al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

L'applicazione dell'agevolazione era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Pertanto, in considerazione della decisione della Commissione europea la Manovra 2025 stabilisce che l'esonero contributivo si applica fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Per effetto dell'anticipata cessazione dell'agevolazione, le risorse stanziate per tale misura sono utilizzare per finanziare le altre agevolazioni, e in particolare:

a) è incrementato di 700 mila euro per l’anno 2024, di 16,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 15,9 milioni di euro per l’anno 2026 e di 5,6 milioni di euro per l’anno 2027 il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus giovani” (art. 22, co. 7, primo periodo, DL n. 60/2024);
b) è incrementato di 400 mila euro per l’anno 2024, di 14,4 milioni di euro per l’anno 2025, di 17,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 9,1 milioni di euro per l’anno 2027 il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus donne” (art. 23, co. 4, primo periodo, DL n. 60/2024);
c) è incrementato di 2,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 68,9 milioni di euro per l’anno 2025, di 73,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 28,7 milioni di euro per l’anno 2027 il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica” (art. 24, co. 7, primo periodo, DL n. 60/2024).

di Ciro Banco