Bonus edilizi: il modello di comunicazione per banche, intermediari finanziari e assicurazioni
Col provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331, l’Agenzia delle Entrate introduce importanti novità riguardanti la gestione dei crediti d’imposta legati agli interventi agevolati quali Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche
Bonus edilizi: il modello di comunicazione per banche, intermediari finanziari e assicurazioni
Col provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331, l’Agenzia delle Entrate introduce importanti novità riguardanti la gestione dei crediti d’imposta legati agli interventi agevolati quali Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche
Questo intervento normativo mira a regolamentare la modalità di utilizzo e comunicazione delle rate annuali di credito a partire dall’anno 2025, con l’obiettivo di rafforzare il controllo e prevenire abusi.
A chi si applica il provvedimento?
Il nuovo quadro normativo riguarda:
- i crediti derivanti da interventi agevolati già comunicati tramite cessione o sconto in fattura, in particolare quelli legati agli articoli 119 (Superbonus), 119-ter (Bonus Barriere Architettoniche) del DL 19 maggio 2020, n. 34 e all’articolo 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL 4 giugno 2013, n. 63 (Sismabonus);
- i soggetti qualificati, come banche, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione autorizzati ad operare in Italia, che abbiano acquistato questi crediti e non li abbiano ulteriormente ceduti.
Le novità principali: ripartizione obbligatoria o comunicazione telematica
Il provvedimento stabilisce due scenari per i crediti d’imposta non ulteriormente ceduti:
1. Ripartizione obbligatoria delle rate
Le rate saranno suddivise in sei quote annuali di pari importo utilizzabili esclusivamente tramite modello F24, per un periodo di sei anni a partire dal 2025.
Queste rate non potranno essere ulteriormente cedute né richieste a rimborso.
2. Esclusione dalla ripartizione con obbligo di comunicazione
I cessionari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% del valore delle detrazioni possono evitare la ripartizione obbligatoria.
Per farlo, è necessario inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2024, utilizzando la piattaforma online o, in alternativa, la posta elettronica certificata.
La comunicazione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
- online, tramite la sezione dedicata “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- posta elettronica certificata (PEC), allegando una dichiarazione firmata digitalmente che includa l’elenco dettagliato delle rate interessate;
- intermediari fiscali, come commercialisti e consulenti delegati, possono trasmettere la dichiarazione per conto dei cessionari.
È importante notare che:
- per i crediti accettati entro il 2 dicembre 2024, la comunicazione va effettuata tra il 3 e il 31 dicembre 2024;
- per i crediti accettati successivamente, la comunicazione deve avvenire contestualmente all’accettazione.
Blocco operativo e nuove specifiche tecniche
Per implementare le disposizioni:
- la “Piattaforma cessione crediti” sarà inaccessibile dal 1° al 7 gennaio 2025 per consentire l’adeguamento tecnico;
- a partire dal 3 dicembre 2024, saranno operative le nuove specifiche tecniche per la trasmissione delle comunicazioni, che sostituiscono quelle del provvedimento prot. n. 205147 del 29 luglio 2021.
Conseguenze per chi non si adegua
In assenza di comunicazione entro i termini previsti, l’Agenzia delle Entrate procederà automaticamente alla ripartizione obbligatoria delle rate in sei quote annuali. Questo potrebbe limitare l’utilizzo del credito, poiché le rate non utilizzate nell’anno non saranno riportabili agli anni successivi né convertibili in rimborso.
Aspetti sulla protezione dei dati personali
L’Agenzia delle Entrate è il titolare del trattamento dei dati personali, e si avvale di Sogei S.p.A. come responsabile per la gestione informatica. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR (Regolamento (UE) n. 2016/679), con misure di sicurezza per garantire integrità, riservatezza e limitazione temporale della conservazione dei dati.
di Anna Russo
Fonte normativa
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