Regime contributivo dei magistrati onorari: indicazioni operative
L'Istituto fornisce le indicazioni operative per il regime contributivo dei magistrati onorari del contingente a esaurimento, che hanno optato per il regime esclusivo, iscritti all'AGO, che prevede l'estensione delle assicurazioni di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontaria (INPS - Circolare 29 novembre 2024, n. 101)
Regime contributivo dei magistrati onorari: indicazioni operative
L'Istituto fornisce le indicazioni operative per il regime contributivo dei magistrati onorari del contingente a esaurimento, che hanno optato per il regime esclusivo, iscritti all'AGO, che prevede l'estensione delle assicurazioni di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontaria (INPS - Circolare 29 novembre 2024, n. 101)
Estensione maternità, malattia e disoccupazione involontaria
L'articolo 15-bis, DL 22 giugno 2023 n. 75 conv. in L 10 agosto 2023 n. 112, ha previsto che i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. Tale iscrizione, pertanto, è effettuata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
Al fine di rispondere ai rilievi mossi all'Italia dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2016/4081 è stato previsto, con una norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, che nei confronti dei suddetti magistrati sono dovute le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 2, DL 16 settembre 2024 n. 131):
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell'arco dell'anno 2023 i compensi corrisposti ai magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, tenuto fermo l'obbligo di contribuzione al FPLD ai fini dell'IVS, devono essere assoggettati anche all'obbligo di contribuzione in relazione alle assicurazioni di maternità, contro le malattie, e contro la disoccupazione involontaria, con l'applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.
Quindi si applicano le aliquote contributive relative alle assicurazioni di maternità e contro le malattie rispettivamente nella misura dello 0,24% e del 2,44%.
Inoltre, tenuto conto delle specificità che connotano il rapporto di servizio instaurato con i magistrati onorari "esclusivisti", il contributo di finanziamento della NASpI (art. 2, co. 25, L 28 giugno 2012 n. 92), è dovuto nella misura dell'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui deve sommarsi il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4, L 21 dicembre 1978 n. 845), pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
È esclusa, di contro, l'applicazione:
- del contributo addizionale (art. 2, co. 28, L n. 92/2012);
- dell'incremento del contributo addizionale, previsto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 3, co. 2, DL n. 87/2018).
Infine, il contributo IVS si attesta nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.
È altresì dovuto il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell'1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all'articolo 3-ter, DL 19 settembre 1992, n. 384 conv. in L 14 novembre 1992, n. 438.
Regolarizzazione contributiva e compilazione UniEmens
Per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi relativi ai periodi di competenza a decorrere dalla data di conferma, all'esito delle procedure valutative effettuate nell'arco dell'anno 2023 e fino al 29 novembre 2024, l'Amministrazione già in possesso di una matricola DM, tenuta a denunciare, per effetto della disposizione in commento, i magistrati onorari in regime di esclusività, deve regolarizzare la posizione di questi ultimi attraverso l'invio dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere entro il 16 febbraio 2025.
Nel caso in cui l'Amministrazione che ha in carico i magistrati onorari in regime di esclusività non sia già titolare di una matricola DM, ne deve richiedere l'apertura per gli adempimenti informativi e contributivi verso l'INPS.
L'elemento <DenunceMensili>, nell'ambito del quale si sviluppa l'intero flusso UniEmens, contiene rispettivamente gli elementi <DatiMittente> e <Azienda> e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM.
Per quanto concerne l'elemento <PosContributiva>, nell'elemento <Matricola> deve essere indicata la matricola identificativa dell'Amministrazione.
Per la corretta valorizzazione degli elementi, la procedura è stata aggiornata e deve essere compilata come segue:
- Qualifica1: "2" = impiegato;
- Qualifica2: "F" = Tempo pieno;
- Qualifica3: "I" = Tempo indeterminato;
- Tipo Contribuzione: "00" = Nessuna particolarità;
- Tipo Lavoratore che assume il nuovo significato: "MA" = Magistrato onorario che ha optato per il regime esclusivo.
Per quanto attiene al versamento delle contribuzioni minori relative al periodo intercorrente tra la conferma nel ruolo a esaurimento e il 29 novembre 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "M141", avente il significato di "Versamento arretrati contributi minori di Malattia, Maternità e Naspi Magistrati Onorari";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del versamento;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo del versamento relativo alla contribuzione di malattia, maternità e NASpl.
La regolarizzazione contributiva deve essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza relative alle mensilità di novembre e dicembre 2024.
Gli adempimenti effettuati entro tale termine, non comportano l'addebito di ulteriori somme aggiuntive in relazione alle contribuzioni di maternità, malattia e NASpI.
di Ciro Banco
Fonte Normativa