Crediti edilizi: l'istituto della compensazione nell'ambito della liquidazione giudiziale
I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti, nei confronti del soggetto sopposto a liquidazione giudiziale, i propri crediti, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale (AdE - risposta 29 novembre 2024 n. 237)
Crediti edilizi: l'istituto della compensazione nell'ambito della liquidazione giudiziale
I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti, nei confronti del soggetto sopposto a liquidazione giudiziale, i propri crediti, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale (AdE - risposta 29 novembre 2024 n. 237)
Nella fattispecie esaminata dal Fisco, una società Istante dichiarata in liquidazione giudiziale, risulta titolare presso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle entrate di diversi crediti di imposta relativi ai contributi ed agevolazioni previsti dagli artt. 119 e 121, DL 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L 17 luglio 2020, n.77; la stessa risulta, altresì, avere debiti erariali scaduti, di cui IRES, IRAP e IVA, unitamente ad ulteriori debiti erariali, nonché destinataria di cartelle/avvisi emessi dall'Agenzia delle entrate Riscossione.
Ad avviso dell'istante, l'Agenzia delle entrate potrebbe, pertanto, bloccare la cessione a terzi dei predetti crediti d'imposta opponendo la compensazione con i maggiori debiti fiscali della società.
Nel merito, il Fisco ricorda che l'art. 121, co. 1, DL n. 34 del 2020, consente ai soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al co. 2 della medesima norma di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti;
- il fornitore ed il cessionario possono a loro volta, nel rispetto delle condizioni previste, cedere i crediti acquisiti ad altri soggetti,
Si tratta di una disciplina speciale relativa alla cessione dei crediti derivanti dalla effettuazione di lavori specificamente previsti dalla norma, che deroga a quella generale disposta dall'art. 43-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione.
Con riferimento all'art. 121, co. 3-bis, DL n. 34 del 2020 è stabilito che, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione, o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Tuttavia, in mancanza di un regolamento attuativo, recante le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma, la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei predetti crediti non può ritenersi ancora applicabile.
Per completezza, è bene chiarire che resta ferma la disposizione di cui al co. 49-quinquies, dell'art. 37, DL 4 luglio 2006 n. 223, la quale prevede che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lett. e), f) e g) del medesimo art. 17, co. 2. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Pertanto, in presenza di debiti scaduti per importi complessivamente superiori ad 100.000 euro è esclusa la facoltà di compensare non solo i crediti relativi ad imposte erariali, ma anche quelli agevolativi, indipendentemente dalla natura degli stessi. Il blocco della compensazione può essere rimosso solo con il versamento dei ruoli scaduti.
Al riguardo, con la circolare 28 giugno 2024 16/E, questa Agenzia ha chiarito che, il nuovo comma 49-quinquies, consente il pagamento anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l'utilizzo in compensazione dei crediti concernenti le sole imposte erariali.
Ciò detto, quel che assume particolare rilevanza nel caso di specie è lo stato di liquidazione giudiziale in cui versa la società. In tale circostanza, come già chiarito con la risposta ad interpello n. 439, si applica l'art. 155, DLgs 12 gennaio 2019 n. 14 (ex art. 56 della legge fallimentare), secondo cui «i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale. La relazione illustrativa al nuovo codice precisa che la citata disposizione risponde ad esigenze equitative: il creditore realizza pienamente il proprio credito nei confronti dell'imprenditore in stato di liquidazione giudiziale mediante l'estinzione del proprio debito, senza rischiare che lo stesso resti soddisfatto soltanto parzialmente a causa delle regole civilistiche sulla par condicio creditorum applicabili nell'ambito della procedura concorsuale, purché il fatto genetico dei crediti sia antecedente all'apertura della procedura medesima.
Affinché la compensazione operi, è necessario che i rispettivi crediti siano omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una certa quantità di cose fungibili o di uno specifico bene), liquidi, ossia certi nel loro ammontare - requisito, tuttavia, che non deve necessariamente, preesistere rispetto all'apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita - ed esigibili, ovvero non sottoposti a termini o condizioni.
Nel caso di specie, dunque, prevale la ''norma speciale'' contenuta nell'art. 155 del Codice della Crisi d'Impresa - indipendentemente dalla natura dei crediti vantati - essendo ''prioritaria'', in tale circostanza, l'esigenza di garantire un incasso ''certo'', sia pure mediante compensazione anche con crediti agevolativi, a fronte del rischio di un pagamento ''falcidiato'' all'esito della procedura.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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