venerdì, 20 dicembre 2024 | 11:15

IVA ridotta per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche

L'Agenzia delle entrate, con la risposta del 19 dicembre 2024 n. 267, ha fornito chiarimenti sull'aliquota IVA applicabile agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche da realizzare in un museo al fine di consentirne la piena accessibilità

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IVA ridotta per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche

L'Agenzia delle entrate, con la risposta del 19 dicembre 2024 n. 267, ha fornito chiarimenti sull'aliquota IVA applicabile agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche da realizzare in un museo al fine di consentirne la piena accessibilità

Nel caso di specie, un Comune istante chiede di conoscere se agli interventi descritti e previsti dal progetto per la rimozione delle barriere architettoniche, al fine di consentire l'accessibilità di un Museo, possa applicarsi l'aliquota Iva ridotta nella misura del 4 per cento.

Al riguardo, il Comune precisa di aver ottenuto un finanziamento per potenziare l'accessibilità del proprio museo a valere sull'Avviso pubblico per proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali per musei e luoghi di cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura.

L'Istante rappresenta, altresì, l'intenzione di effettuare interventi per favorire la fruizione del museo a tutte le persone con ridotta capacità uditive e visive predisponendo, nei propri percorsi museali, forme alternative e strumenti specifici per assicurare un'adeguata esperienza di visita alle persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva. In particolare, intende: eliminare gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di persone a ridotta capacità motoria; eliminare le barriere che impediscono o limitano la comoda e sicura utilizzazione di attrezzature o componenti all'interno del Museo; ridurre le fonti di disagio per persone con deficit e disabilità sensoriali; introdurre accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi per i soggetti non vedenti, ipovedenti o sordi; garantire l'orientamento fisico e cognitivo nonché l'accessibilità di tutti gli spazi museali.

L'agenzia delle entrate ricorda che, il numero 41-ter) della Tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Iva, dispone l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista nella misura del 4 per cento per «le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».

In considerazione della particolare struttura (museale) in cui si intendono realizzare i predetti progetti di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, assume rilevanza anche il successivo decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008, recante «le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale». Detto decreto, peraltro, richiama anche il D.M. n. 236 in base al quale, nei luoghi culturali il concetto «di persona con disabilità è, invece, molto più ampio e comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un'ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacustici), nonché le persone con difficoltà cognitive o psicologiche.», così come il concetto di “barriera architettonica” nei luoghi culturali è «molto più esteso e articolato di quanto può apparire a prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo.».

Lo stesso D.M. del 2008 dispone che anche il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, pur non richiamando espressamente le barriere architettoniche, pone in varie disposizioni l'accento sulla fruizione pubblica, e di conseguenza sull'accessibilità, quale scopo primario della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. In particolare si afferma che il museo ''deve risultare accessibile e fruibile in ogni sua parte pubblica alla totalità dei visitatori". Inoltre "ogni museo è tenuto, anche nel rispetto della normativa vigente, a dedicare impegno e risorse affinché l'accesso al museo sia garantito a tutte le categorie di visitatori utenti dei servizi, rimuovendo barriere architettoniche e ostacoli di ogni genere che possano impedire o limitarne la fruizione a tutti i livelli».

In buona sostanza, gli stessi interventi risponderanno, in tal modo, con il superamento delle barriere architettoniche, all'esigenza primaria, di rendere il Museo maggiormente accessibile e fruibile e, quindi, effettivamente utilizzabile da parte di chiunque, in particolare per quelle persone con ridotte capacità uditive e visive, ovvero con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, il Fisco ritiene che agli interventi che il Comune intende realizzare attraverso specifici contratti di appalto, al fine di rendere più accessibile il Museo, possa essere applicata l'Iva nella misura ridotta del 4 per cento, in considerazione della portata oggettiva della stessa disposizione che ha inteso incentrare attenzione alla natura delle opere da realizzare piuttosto che allo status di invalidità del soggetto beneficiario delle stesse (cfr. risoluzione n. 70/E del 2002).

In conclusione, agli effetti fiscali, gli interventi in esame potranno fruire dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento unicamente nella misura in cui siano realizzati in coerenza con le prescrizioni dettate dalle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Inoltre, deve essere comprovato che gli stessi verranno effettuati in ragione dell'adeguamento del Museo alle esigenze di chiunque e, in particolare, delle persone con una capacità motoria ridotta o impedita sia in forma permanente sia temporanea, potendosi qualificare, in tal modo, i medesimi interventi come diretti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche e, quindi, in ultima analisi a consentire la piena fruibilità, ''accessibilità'' e ''inclusività'' del Museo stesso.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa