Bonus mamme Manovra 2024: precisazioni sulla durata della misura
L'Inps fornisce chiarimenti sulla durata del bonus mamme introdotto dalla Manovra 2024, alla luce della previsione della Manovra 2025 (INPS - messaggio 31 gennaio 2025 n. 401)
Bonus mamme Manovra 2024: precisazioni sulla durata della misura
L'Inps fornisce chiarimenti sulla durata del bonus mamme introdotto dalla Manovra 2024, alla luce della previsione della Manovra 2025 (INPS - messaggio 31 gennaio 2025 n. 401)
La L 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha previsto che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Tale esonero è stato esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
L'esonero in parola, in favore delle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come espressamente previsto dalla medesima disposizione, questo ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024. Pertanto, con riferimento alle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a partire dal 1° gennaio 2025, rispettino il requisito dell'essere madre di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, il Bonus mamme previsto dall'articolo 1, comma 181, della L di Bilancio 2024 non può più essere riconosciuto.
La misura in questione, invece, trova applicazione fino al 31 dicembre 2026 in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Pertanto, l'esonero contributivo può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, integrino il requisito richiesto dall'articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, ossia essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
In considerazione dell'espressa previsione dell'efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione trova applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Orbene, l'articolo 1, commi 219 e 220, della L 30 dicembre 2024, n. 207 (Manovra 2025), ha previsto, in favore delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall'anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Ai sensi del comma 219, le lavoratrici "devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213".
In considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 219, ultimo periodo, della legge di Bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative della predetta misura all'adozione di un decreto ministeriale, l'Inps precisa che - a seguito dell'adozione del suddetto decreto attuativo - fornirà le indicazioni per la disciplina e la gestione di tale misura.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
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