venerdì, 07 febbraio 2025 | 18:14

Artigiani e commercianti: aliquote contributive 2025

L'Istituto ha determinato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2025 (INPS - circolare 07 febbraio 2025, n. 38)

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Artigiani e commercianti: aliquote contributive 2025

L'Istituto ha determinato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2025 (INPS - circolare 07 febbraio 2025, n. 38)

Aliquote contributive

Per l'anno 2025 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti sono tutte pari alla misura del 24%, incluse quelle per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, inoltre, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l'attività commerciale sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:

- la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento dell'indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività commerciale, senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia;

- la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

E' dovuto, altresì, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili.

Sulla quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2025, all'importo di 55.448,00 euro, si applica un'ulteriore quota dell' 1%. 

Minimale e massimale contributivo

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 2025 è pari a 18.555,00 euro (minimale).

Fino al minimale sono dovuti i contributi IVS fissi corrispondenti ai seguenti importi:

a) Commercianti (titolari e coadiuvanti/coadiutori):

- € 4.549,70 annui (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità);

- € 379,15 mensili (378,53 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità);

b) Artigiani (titolari e coadiuvanti/coadiutori):

- € 4.460,64 annui (4.453,20 IVS + 7,44 maternità);

- € 371,72 mensili (371,10 IVS + 0,62 maternità).

Il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

I contributi dovuti sul minimale di reddito devono essere versati alle seguenti scadenze: 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026.

Il contributo per l'anno 2025 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2025 per la quota eccedente il predetto minimale, applicando le seguenti aliquote:

a) Commercianti (titolari e coadiuvanti/coadiutori):

- fino a € 55.448,00 (24,48%);

- per la quota eccedente € 55.448,00 e fino al massimale (25,48%);

b) Artigiani (titolari e coadiuvanti/coadiutori):

- fino a € 55.448,00 (24%);

- per la quota eccedente € 55.448,00 e fino al massimale (25%).

Per l'anno 2025 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a:

- € 92.413,00 per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data;

- € 120.607,00 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025, devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Riduzioni e agevolazioni

I contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, sono ridotti del 50 per cento (art. 59, co. 15, L 27 dicembre 1997, n. 449).

Ai lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario, è riconosciuta una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali (art. 1, co. 186, L 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025).


Ai soggetti che optano per il regime forfettario previdenziale è riconosciuta una riduzione contributiva del 35 per cento. Tale regime si applica:

- nel 2025 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2024 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2025, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso;

- ai soggetti che hanno intrapreso nel 2024 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2025 del regime agevolato, previa comunicazione di adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025;

- ai soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2025, per la quale intendono aderire al regime agevolato, previa comunicazione di adesione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

 

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - circolare 07 febbraio 2025, n. 38