In arrivo il nuovo Modello 730
Il Mod. 730/2025, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, deve essere presentato dai contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, nell’anno 2025, per i redditi prodotti nell’anno 2024 (AdE – Provvedimento 10 marzo 2025, n. 114763)
In arrivo il nuovo Modello 730
Il Mod. 730/2025, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, deve essere presentato dai contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, nell’anno 2025, per i redditi prodotti nell’anno 2024 (AdE – Provvedimento 10 marzo 2025, n. 114763)
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Il provvedimento in oggetto è emanato in base all’art. 1, co. 1, dpr 22 luglio 1998 n. 322 concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l’altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale sono approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati. L’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto, per l’anno 2025, il rinvio del suddetto termine al 17 marzo 2025.
In attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in base alla quale con il provvedimento che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente possono essere dichiarate con tale modello, nel Modello 730/2025 possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le plusvalenze di natura finanziaria.
Nel modello 730/2025 sono contenute le seguenti novità:
- Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
– redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
– plusvalenze di natura finanziaria (quadro T); - Redditi a tassazione separata: da quest'anno i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024);
- Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- Codice Identificativo Nazionale (CIN): per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo;
- Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (limitatamente al 40 per cento del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;
- Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
- Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo;
- Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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