lunedì, 31 marzo 2025 | 10:23

In GU le nuove disposizioni sulla responsabilità dei sindaci nelle S.p.A.

Pubblicato, nella G.U. 28 marzo 2025, n. 73, la L 14 marzo 2025, n. 35 che modifica l'art. 2407 cc, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale

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In GU le nuove disposizioni sulla responsabilità dei sindaci nelle S.p.A.

Pubblicato, nella G.U. 28 marzo 2025, n. 73, la L 14 marzo 2025, n. 35 che modifica l'art. 2407 cc, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale

La nuova disciplina sostituisce la responsabilità solidale dei sindaci con un sistema di responsabilità limitata, parametrata al compenso annuo percepito.

Il quadro normativo previgente

L'art. 2407 cc impone ai sindaci di adempiere ai propri doveri con professionalità e diligenza, essendo responsabili della veridicità delle loro attestazioni e obbligati al segreto professionale. La norma prevede due forme di responsabilità:

- responsabilità esclusiva: i sindaci rispondono direttamente per la violazione dei loro doveri di vigilanza;

- responsabilità concorrente con gli amministratori: se il danno non si sarebbe prodotto qualora i sindaci avessero esercitato adeguatamente i loro compiti di vigilanza, essi rispondono solidalmente con gli amministratori.

Questa impostazione è stata ribadita dalla giurisprudenza (Cass. civ. 2624/2000, 28357/2020, 23233/2013), che ha evidenziato la necessità di provare il nesso causale tra l'omessa vigilanza e il danno subito dalla società, dai soci o dai creditori.

Le modifiche introdotte dalla riforma

La L 14 marzo 2025, n. 35 modifica l'art. 2407 cc e introduce un nuovo criterio di responsabilità limitata.

Si ribadisce che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

In particolare, la responsabilità dei sindaci viene circoscritta a un multiplo del compenso annuo percepito, articolato in tre fasce:

- fino a 10.000 euro: responsabilità limitata a 15 volte il compenso;

- da 10.000 a 50.000 euro: limite fissato a 12 volte il compenso;

- oltre 50.000 euro: responsabilità massima pari a 10 volte il compenso.

Viene inoltre introdotto un termine di prescrizione di 5 anni per l'esercizio dell'azione di responsabilità, decorrente dal deposito della relazione del collegio sindacale allegata al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno (art. 2429 cc). Tale modifica mira a uniformare il regime di prescrizione con quello previsto per i revisori legali (DLgs 39/2010).

di Anna Russo

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