mercoledì, 16 aprile 2025 | 17:12

Bonus nuovi nati: al via le domande

L'Inps comunica il rilascio, dal 17 aprile 2025, del servizio "Bonus nuovi nati" per la presentazione delle relative domande (INPS – messaggio 16 aprile 2025 n. 1303)

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Bonus nuovi nati: al via le domande

L'Inps comunica il rilascio, dal 17 aprile 2025, del servizio "Bonus nuovi nati" per la presentazione delle relative domande (INPS – messaggio 16 aprile 2025 n. 1303)




Il servizio è accessibile sul sito dell'Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti"; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione "Bonus nuovi nati".

La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.


Come precisato dall'Inps nella circolare n. 76, il bonus è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE.

Ai fini dell'accesso al bonus i richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti.

I potenziali beneficiari del Bonus nuovi nati possono essere:

- cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustiziati possono accedere al bonus anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell'articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025.

Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell'UE se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR - o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Ai fini dell'accesso al bonus è necessario un ISEE nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell'indicatore le erogazioni relative all'Assegno unico e universale. Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell'indicatore ISEE minorenni. neutralizzando da tale indicatore gli importi dell'AUU erogati ai componenti del nucleo.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

Rassegna stampa