venerdì, 18 aprile 2025 | 17:33

Bonus donne: disposizioni attuative

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo cd. "Bonus donne", che mira a sostenere l’occupabilità delle donne e delle persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione con percorsi personalizzati e integrati che rispondano a bisogni diversificati e complessi (MLPS - decreto 11 aprile 2025)

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Bonus donne: disposizioni attuative

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo cd. "Bonus donne", che mira a sostenere l’occupabilità delle donne e delle persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione con percorsi personalizzati e integrati che rispondano a bisogni diversificati e complessi (MLPS - decreto 11 aprile 2025)

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno - ZES unica, l’articolo 23 del DL 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (cd. Decreto Coesione) ha introdotto in favore dei datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

In particolare sono agevolate le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di:

- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;

- donne occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici (art. 2, punto 4), lett. f), del Regolamento (UE) n. 2014/651), annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal beneficio:

- i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651;

- i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Misura del bonus

Ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata, per un periodo massimo di 24 mesi.

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata, per un periodo massimo di 24 mesi.

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici (art. 2, punto 4), lett. f), del Regolamento (UE) n. 2014/651), annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata, per un periodo massimo di 12 mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Condizioni particolari di fruizione dell’esonero

Le assunzioni agevolate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto part-time, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui (art. 31, DLgs 14 settembre 2015, n. 150), la fruizione del Bonus donne è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

L'esonero previsto per la ZES unica per il Mezzogiorno spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (Legge 23 luglio 1991, n. 223) nella medesima unità operativa o produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il Bonus donne o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il beneficio previsto per la ZES unica per il Mezzogiorno è subordinato alla decisione di autorizzazione della Commissione europea C (2025) 649 final del 31 gennaio 2025.

Negli altri casi, il beneficio si applica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2014/651.

Domanda del beneficio

Ai fini della fruizione dell’esonero deve essere inoltrata, esclusivamente in via telematica, domanda all’INPS nei modi e termini fissati dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’azienda;

b) dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Con riferimento al Bonus donne per la ZES unica per il Mezzogiorno, la domanda deve essere presentata prima dell'assunzione. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.

Le domande sono verificate dall’INPS. Se la verifica dei requisiti di ammissione dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero.

A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 12 o 24 mesi di agevolazione.

L’INPS provvede al monitoraggio, qualora questa dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa, l’INPS non accoglie ulteriori domande.

Controlli e sanzioni

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, all’uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l’interoperabilità delle diverse Banche Dati che verrà definita dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

MLPS - decreto 11 aprile 2025