lunedì, 28 aprile 2025 | 16:11

Artigiani e commercianti: riduzione contributi per i nuovi iscritti

L'Inps ha fornito indicazioni in ordine alla riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nel 2025 (INPS - circolare 24 aprile 2025 n. 83)

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Artigiani e commercianti: riduzione contributi per i nuovi iscritti

L'Inps ha fornito indicazioni in ordine alla riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nel 2025 (INPS - circolare 24 aprile 2025 n. 83)



Beneficiari

In ordine alla definizione della platea dei beneficiari, il comma 186 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 individua i seguenti soggetti:

- titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;

- soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);

- coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

I suddetti lavoratori devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;

- essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Conseguentemente, l'esonero può essere riconosciuto in favore dei soggetti, inclusi i coadiuvanti e coadiutori familiari, che abbiano avviato l'attività lavorativa, o siano entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Per i soci di società, rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale nell'anno 2025. La riduzione contributiva viene riconosciuta anche nel caso di mancata coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma, purché entrambe le date ricadano nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Possono fruire della riduzione anche i lavoratori che abbiano avviato l'attività di impresa nel corso del 2025 e abbiano formalizzato l'iscrizione al Registro delle imprese e all'INPS entro i termini di legge. A titolo esemplificativo, un soggetto che avvia l'attività il 20 dicembre 2025 ha la possibilità di fruire della riduzione se presenta domanda di iscrizione al Registro delle imprese e alla gestione speciale autonoma entro il 19 gennaio 2026.

II requisito dell'iscrizione alla gestione speciale autonoma che dà titolo alla riduzione contributiva, nelle modalità sopra descritte, viene verificato in capo al singolo lavoratore iscritto, sia in qualità di titolare che di coadiuvante o coadiutore familiare. Pertanto, in presenza di una posizione aziendale cui fanno capo un titolare che ha avviato l'attività nel corso del 2025 e dei coadiuvanti, l'esonero viene riconosciuto limitatamente alla contribuzione dovuta per il titolare e per i coadiuvanti attivi entro la medesima data del 31 dicembre 2025, con esclusione dei soggetti non attivi a tale data o con comunicazione di iscrizione contestuale o successiva alla data del 1° gennaio 2026 o non tempestiva rispetto al dettato normativo.

L'agevolazione viene, inoltre, riconosciuta a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che inizino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.

Hanno titolo al beneficio i soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle due gestioni speciali autonome. Non è rilevante, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, l'essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa né, tantomeno, la mutata carica giuridica nell'ambito della compagine societaria.

Il possesso dei requisiti è dichiarato dal titolare della posizione aziendale richiedente la riduzione, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda.

Misura dell'esonero

La riduzione contributiva è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre risultano in ogni caso dovuti in misura piena il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2, DLgs 28 marzo 1996, n. 207, per il finanziamento dell'indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

L'articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025 prevede espressamente che la riduzione contributiva sia attribuita per trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell'obbligo contributivo.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell'arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025), i 36 mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale. I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità.

In considerazione della ratio della norma di agevolare i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro autonomo in forma di impresa e si iscrivono alle relative gestioni speciali autonome, è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta che nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell'attività lavorativa ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione. Parimenti, la fruizione della riduzione contributiva è riconosciuta in caso di spostamento della sede dell'attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.

L'interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali autonome.

A titolo esemplificativo:

CASO 1) mantiene il diritto alla riduzione contributiva il soggetto che avvia l'attività di commercio al dettaglio come ditta individuale e si iscrive quale esercente attività commerciali il 5 marzo 2025, qualora il 5 febbraio 2027 cessa tale attività e avvia in data 15 marzo 2027 una nuova attività commerciale di artigiano quale socio di una S.n.c.; ciò in quanto, in tale fattispecie, sussiste la continuità di iscrizione alla gestione previdenziale, essendovi obbligo contributivo per i mesi di febbraio e marzo 2027;

CASO 2) perde il diritto alla riduzione contributiva il soggetto che avvia l'attività di commercio al dettaglio come ditta individuale e si iscrive quale esercente attività commerciali il 5 marzo 2025, qualora il 5 febbraio 2027 cessa tale attività da artigiano e avvia in data 20 aprile 2027 una nuova attività commerciale di vendita al dettaglio di terziario quale socio di una S.r.l.; ciò in quanto, in tale fattispecie, è carente il requisito di legge della continuità di iscrizione alla gestione previdenziale non essendovi obbligo contributivo per il mese di marzo 2027.


Modalità di accredito della contribuzione

Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, la norma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della L 8 agosto 1995, n. 335, in base alle quali il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Diversamente, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore all'importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Ad esempio: al soggetto tenuto alla sola contribuzione nei limiti del minimale di reddito, a fronte del pagamento di un importo di contributi calcolati a tariffazione ridotta che ammonta al 50% della contribuzione che sarebbe dovuta sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, viene accreditato ai fini pensionistici un corrispondente numero di 6 mesi.

Incompatibilità con altre agevolazioni

La misura in argomento è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Pertanto, non è possibile riconoscere la riduzione nel caso in cui i lavoratori già fruiscano della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, prevista dall'articolo 59, comma 15, della L 27 dicembre 1997, n. 449, o del regime forfettario previdenziale di cui all'articolo 1, commi da 77 a 84, della L 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale alternatività è da intendersi riferita al singolo lavoratore e non all'intero nucleo aziendale, essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo. Ad esempio, se il titolare è già attivo alla data del 31 dicembre 2024 e fruisce del regime previdenziale forfettario, può chiedere la riduzione contributiva nella misura del 50% per il collaboratore familiare che ha avviato l'attività nel corso del 2025.

Qualora il contribuente abbia richiesto l'applicazione del regime forfettario previdenziale prima del 24 aprile 2025 è possibile, per lo stesso, presentare la domanda di riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 186, della L di Bilancio 2025. La presentazione di tale domanda determina la disapplicazione del regime previdenziale forfettario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l'applicazione della riduzione contributiva in trattazione. In via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà, pertanto, l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato al termine della fruizione della riduzione contributiva per i nuovi iscritti nell'anno 2025.

E' possibile per il beneficiario della riduzione di cui all'articolo 1, comma 186, della L di Bilancio 2025, al termine della fruizione di quest'ultima, chiedere l'applicazione del regime forfettario previdenziale di cui all'articolo 1, commi da 77 a 84, della L n. 190/2014. Non è più possibile chiedere nuovamente l'applicazione della riduzione contributiva in argomento.

Indicazioni operative

Il possesso dei requisiti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda.

La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" e compilando il relativo modulo. Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza.

I contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta, come sopra descritto.

Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso. L'Istituto effettua le verifiche d'ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti.

La riduzione contributiva opera in maniera continuativa per 36 mesi. Nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell'attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'agevolazione in trattazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell'arco di 3 anni. Tale importo si pone, quindi, come limite all'applicazione della riduzione in argomento.

Non rientrano nella base di computo del raggiungimento del massimale di aiuto concedibile altre agevolazioni ricevute e disciplinate da regimi differenti rispetto a quello degli aiuti de minimis. Pertanto, la riduzione può essere fruita solo se l'importo spettante non supera il massimale concedibile previsto dal citato regolamento in materia di aiuti de minimis nell'arco di 3 anni.

Il triennio mobile di riferimento per il calcolo del massimale concedibile ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 è determinato nei 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto.

A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data di concessione al 10 marzo 2025 il calcolo del limite massimo concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all'impresa dall'11 marzo 2022 al 10 marzo 2025.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuto concedibile nel triennio mobile di riferimento, devono essere presi in considerazione gli aiuti de minimis a qualsiasi titolo concessi, incluso l'importo della riduzione in argomento, in favore del soggetto individuato quale "impresa unica".

di Francesca Esposito

Fonte normativa